L.cost. 7 febbraio 2013, n. 2 - Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie

Da Wikisource.
Parlamento italiano

2013 diritto diritto L.cost. 7 febbraio 2013, n. 2 - Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie Intestazione 3 gennaio 2018 75% Da definire

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie
2013


Art. 1
Riduzione del numero dei deputati
Al primo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 del citato Statuto, continua ad applicarsi la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, con le modifiche di seguito indicate: a) la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, è da intendere sessantadue; b) la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, è da intendere sette; c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, è da intendere quarantadue.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.