L.cost. 9 maggio 1986, n. 1 - Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali
Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali
26 febbraio 1948, n. 3, in materia di Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali
TESTO ORIGINALE, SENZA LE MODIFICHE APPORTATE DALLE LEGGI SUCCESSIVE
Articolo unico
L'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:
«Il consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale».
La presente legge costituzionale munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.