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La regola di san Benedetto/Capitolo 44

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Del modo con cui gli scommunicati debbono soddisfare CAP. 44.°

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Del modo con cui gli scommunicati debbono soddisfare CAP. 44.°
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Del modo con cui gli scommunicati debbono soddisfare.

CAP. 44.°


Colui che per grave colpa viene scommunicato dall’Oratorio e dalla mensa, nel tempo che si celebrano i Divini Officii nell’Oratorio, giaccia prostrato davanti alla porta dell’Oratorio, senza parlare; ma steso colla faccia per terra, stia curvato ai piedi di coloro ch’escono dall’Oratorio. E così faccia, sintanto che l’Abbate non giudichi aver esso soddisfatto. E quando abbia avuto il cenno dell’Abbate, [p. 88 modifica]vada a gittarsi ai piedi di esso Abbate, e poi a quelli di tutti i fratelli, onde preghino per lui. Allora, se lo comandi l’Abbate, venga ricevuto in coro nel posto che l’Abbate avrà decretato; ma però non ardisca d’intonare salmo o lezione o altro nell’Oratorio, senza un nuovo cenno dell’Abbate. E in tutte le ore, nel terminarsi l’officio divino, si prosterni in terra nel luogo dove sta, e così soddisfaccia, sino a che l’Abbate di nuovo non gli comandi di cessare finalmente da questa soddisfazione.

Coloro poi che per colpe leggiere vengono scommunicati soltanto dalla mensa, soddisfacciano nell’Oratorio finché piacerà all’Abate; e così prosieguano a fare, sino a che egli li benedica, e ordini che basti.