La regola di san Benedetto/Capitolo 59

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Dei figli dei nobili o dei poveri che sono offerti. CAP. 59.°

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Dei figli dei nobili o dei poveri che sono offerti. CAP. 59.°
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Dei figli dei nobili o dei poveri che sono offerti.

CAP. 59.°


Se per avventura alcuno de’ Nobili offre un suo figlio a Dio nel monastero; se esso fanciullo è minorenne, i suoi genitori facciano la petizione detta di sopra, e involgano nella tovaglia dell’altare insieme con l’oblazione la petizione e la mano del fanciullo: e così l’offrano. Quanto alle sostanze, o promettono nell’atto della petizione stessa, con giuramento, di non dargli giammai nulla né essi medesimi né per mezzo di altra persona o in alcun modo, e neanche porgergli destro di averne. Ma, non volendo ciò fare, e piacendo loro offrire in elemosina al monastero qualche cosa come per mercede, facciano donazione al monastero di quello che loro aggrada, riservandosene, se così vogliono, l’usufrutto. E ogni cosa [p. 111 modifica]sia così fermata, che non rimanga veruna idea in mente del fanciullo, per la quale ingannato, che Dio non voglia, perda l’anima sua, come abbiamo per l’esperienza imparato. Facciano il somigliante anche i più poveri. Quelli poi che assolutamente non hanno niente, facciano la sola petizione, e coll’oblazione offeriscano il loro figlio alla presenza dei testimoni.