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Legge regionale Liguria -30 aprile 2012 n. 16 Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro elettronico

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Anno XLIII - N. 10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 02.05.2012 - pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2012 N. 16


Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro elettronico.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga


la seguente legge regionale:


Articolo 1 (Innovazione tecnologica nelle Istituzioni scolastiche)

1. La Regione, nell’ambito delle azioni innovative di cui alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni, favorisce la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome (ISA) ai processi di innovazione tecnologica e sostiene gli enti locali nell’adozione di provvedimenti per l’attuazione concreta delle politiche di innovazione digitale.
2. La Regione collabora con l’Amministrazione dello Stato e le sue articolazioni al fine di ottimizzare sul territorio gli interventi in materia di innovazione strutturale, metodologica, didattica e organizzativa.
3. La Regione assume come priorità i contenuti della Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 19 maggio 2010, intitolata “Un’agenda digitale europea” e si prefigge il raggiungimento delle finalità del Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Articolo 2 (Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge:
a) le famiglie e gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado della Liguria;
b) le ISA della Liguria;
c) i comuni e le province della Liguria;
d) la comunità scolastica come individuata dalla l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 (Interventi regionali)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze attribuite dalle norme vigenti ai soggetti di cui all’articolo 2, interviene in particolare con le seguenti azioni:
a) sostegno alla diffusione, nell’ambito del sistema scolastico educativo regionale, di supporti tecnologici adeguati per la promozione della didattica digitale;
b) utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione di massa a fini di sostegno ai processi di istruzione ed educazione, per la riduzione dello svantaggio e per l’inclusione di alunni portatori di diversi stili di apprendimento, portatori di handicap, ospedalizzati, stranieri o economicamente svantaggiati;
c) emanazione di indirizzi a comuni e province perché adeguino le strutture edilizie, le infrastrutture e le attrezzature scolastiche alle esigenze dell’innovazione tecnologica in atto in vista dell’estensione territoriale della connettività a banda larga;
d) stipulazione di specifici protocolli con i ministeri competenti, gli enti locali, le ISA, il sistema produttivo, le associazioni, le istituzioni culturali, l’Università e le reti di scuole per la razionalizzazione e l’ottimizzazione degli interventi sul territorio con particolare riguardo alla realizzazione di reti di sostegno all’innovazione educativa, tecnologica e didattica che valorizzino la progettualità delle ISA in raccordo con gli altri attori del territorio;
e) collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) per la diffusione e la condivisione delle buone pratiche già sviluppate in materia di didattica digitale, quali ad esempio le azioni Cl@ssi 2.0 e la Scuol@ 2.0 del PNSD, nonché al fine di attrezzare potenzialmente ogni aula con lavagne interattive multimediali (LIM) o altri supporti tecnologici equivalenti, valorizzando la produzione di contenuti e software a matrice libera e non proprietaria;
f) sostegno alle ISA e agli organismi formativi per l’accesso a specifiche piattaforme informatiche nazionali o locali o di rete scolastica per lo sviluppo delle buone pratiche di cui alla lettera e);
g) promozione della stipulazione di specifici accordi, nei limiti previsti dalle norme statali e regionali, al fine dell’utilizzo delle risorse destinate alla promozione del diritto allo studio per la diffusione di supporti digitali al libro di testo elettronico;
h) promozione di azioni coordinate con i ministeri competenti, le ISA e gli organismi formativi di attività di formazione per il personale interessato;
i) collaborazione con gli enti competenti per la realizzazione di attività di monitoraggio e controllo relativamente all’ubicazione e all’effettivo funzionamento di classi a didattica digitale, di supporti multimediali, del livello di dematerializzazione raggiunto nell’uso dei libri di testo, nonché del rispetto delle condizioni di sicurezza e regolarità con cui gli allievi ed il personale realizzano la didattica digitale in classe;
j) sostegno alla didattica presso le scuole montane e presso le scuole ospedaliere.

Articolo 4 (Libro digitale e piattaforma di “e-learning”)

1. La Regione, in particolare, promuove la diffusione del libro digitale nelle scuole e negli organismi formativi accreditati.
2. Nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse disponibili, la Regione si avvale del portale “Giovaniliguria” per la diffusione delle migliori pratiche già in atto nelle scuole liguri e per la pubblicizzazione delle ricerche e degli studi di settore più significativi ricorrendo, ove necessario, alla collaborazione delle ISA, nonché mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con l’Università e i centri di ricerca.
3. La piattaforma “e-learning” nel portale “Giovaniliguria”, attraverso apposite convenzioni con le ISA e nel rispetto delle competenze attribuite dalle norme vigenti ai soggetti di cui all’articolo 2, viene anche utilizzata per favorire la messa a disposizione di materiale didattico e software a matrice libera e non proprietaria.

Articolo 5 (Sicurezza)

1. La Regione concorre a favorire la sicurezza delle reti in modo da garantire un accesso protetto agli studenti e al personale della scuola.
2. La Regione promuove sul territorio azioni volte a riflettere sull’identità in rete come aspetto sociale della sicurezza.
3. La Regione collabora con le istituzioni preposte al fine di contrastare la criminalità informatica nelle sue diverse forme, la circolazione e l’uso di contenuti illegali da parte degli allievi e degli operatori, nonché il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e della riservatezza, nell’ottica di rafforzare la fiducia degli utenti e delle famiglie nell’uso degli strumenti digitali.

Articolo 6 (Istituzione del Comitato di pilotaggio sulla diffusione delle tecniche digitali nei processi educativi)

1. E’ istituito il Comitato di pilotaggio sulla diffusione delle tecniche digitali nei processi educativi con funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge.
2. Il Comitato ha sede presso la Regione, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di Istruzione, o suo delegato;
b) un rappresentante della Regione Liguria;
c) un componente designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Liguria (ANCI Liguria);
d) un componente designato dall’Unione Regionale Province Liguri (URPL);
e) un componente designato dall’Ufficio Scolastico Regionale;
f) un componente designato dal Comitato Regionale per l’Istruzione e la Formazione (CRIF) di cui all’articolo 69 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni ; g) un componente designato dalla Consulta regionale delle ISA di cui all’articolo 71 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nella prima seduta il Comitato adotta un regolamento interno per il suo funzionamento.
4. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono effettuate entro sessanta giorni dalla apposita richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il Comitato è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salva l’integrazione con il pervenire delle successive designazioni.
5. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun emolumento o rimborso spese, comunque denominato.

Articolo 7 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, ai sensi della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 all’U.P.B. 11.103 “Spese per le attività di istruzione e formazione professionale”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 30 aprile 2012

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando


Relazione all'aula