Legge regionale Sicilia 01-10-1956, n. 54 - Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione

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Regione Siciliana

1956 diritto diritto Legge regionale 01/10/1956, n. 54 - Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione Intestazione 4 ottobre 2013 25% Da definire

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA


TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

La ricerca e la coltivazione nella Regione delle sostanze minerali sotto qualsiasi forma o condizione fisica, delle acque termali e minerali, delle forze endogene suscettibili di utilizzazione industriale, sono regolate dalla presente legge.

La ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, integrata dalle disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

Art. 2

I giacimenti delle sostanze indicate nell'articolo precedente si distinguono in due categorie: giacimenti da miniera e giacimenti da cava.

Appartengono alla prima i giacimenti di:

  • a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali sono impiegati direttamente;
  • b) grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose;
  • c) fosfati, salgemma e altri sali alcalini, semplici o complessi e loro associati, magnesite, allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argilla per porcellane e terraglia forte, silicati, idrati di alluminio con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
  • d) pietre preziose, granito, corindone, berillo, topazio, opale nobile, tormalina, agate, aragonite, ambra, pietre dure semipreziose, bauxite, leucite, fluorite, minerali di bario e di stronzio, talco amianto, marna da cemento, pietra litografica;
  • e) sostanze radioattive, vapori e gas;
  • f) acque minerali e termali.

Appartengono alla seconda i giacimenti di:

  • a) torbe;
  • b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
  • c) terre coloranti, farine fossili, quarzo, sabbie silicee, pietre molari, pietre, coti e pomice.

Art. 3

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, sentiti il Consiglio regionale delle miniere e il Consiglio di giustizia amministrativa, le sostanze comprese nella categoria cave possono essere incluse nella categoria miniere.

In tal caso il proprietario della cava può ottenere, con diritto di preferenza, la concessione temporanea della coltivazione del giacimento, qualora ne faccia domanda ed abbia, ad insindacabile giudizio dell'Assessore, l'idoneità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23, e sempre che coltivi direttamente il giacimento alla data di pubblicazione del decreto suddetto.

Al proprietario che non ottenga la concessione è corrisposto il valore degli impianti e dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate al proprietario, ai sensi del comma precedente.

Art. 4

Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria dei giacimenti di sostanze non indicate nell'art. 2 si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere ed il Consiglio di giustizia amministrativa.

Quando i giacimenti suddetti vengono inclusi nella categoria miniere si applicano le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 3.

Le lavorazioni minerarie

CAPO I

Dell'indagine

Art. 5

Chi intende eseguire indagini per studiare la natura geologica e mineralogica, o la struttura del sottosuolo, o i fenomeni fisici e chimici di esso, e debba, perciò, entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può essere autorizzato dall'ingegnere capo del Distretto minerario, al quale l'interessato deve presentare l'istanza corredata dalla documentazione atta a comprovare la propria idoneità professionale.

Chi ottiene tale autorizzazione deve darne comunicazione al proprietario del fondo, e servirsene nel modo che sia a questi meno pregiudizievole. Egli è obbligato a risarcire qualunque danno arrecato dai lavori di indagine.

Per assicurare il risarcimento dei danni, su richiesta degli interessati, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una congrua somma.

La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo del Distretto minerario, senza pregiudizio dell'azione innanzi l'Autorità giudiziaria. Tale azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione.

Della ricerca diretta

SEZIONE 1ª

Del permesso di ricerca

Art. 6

Quando l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente a lavori di ricerca, la zona relativa è determinata con decreto dell'Assessore per la industria e commercio. Non si applicano in questo caso i limiti di superficie stabiliti nell'art. 8.

Art. 7

Le sostanze minerali della prima categoria non possono essere ricercate senza il permesso dell'Assessore per l'industria e commercio. Il permesso è accordato a singola persona fisica o a società, costituita secondo uno dei tipi previsti nel primo comma dell'art. 2249 del Codice civile, che ne abbia fatto domanda ed abbia, a giudizio insindacabile dell'Assessore stesso, l'idoneità tecnica ed economica a condurre la impresa in relazione al programma dei lavori, da presentarsi unitamente alla domanda, e al prevedibile loro sviluppo.

L'Assessore per l'industria e commercio può delegare, con decreto, all'ingegnere capo del Distretto minerario, l'esercizio del potere di cui al comma precedente, salvo che, per la stessa zona e per le medesime sostanze, vi siano più domande in concorrenza oppure la domanda unica sia stata oggetto di opposizione.

Art. 8

Il permesso di ricerca può essere accordato per un'area non superiore a 1.000 ettari continui di terreno.

Tale limite può essere elevato fino ad un massimo di 10.000 ettari per particolari esigenze tecniche della ricerca, riconosciute dal Consiglio regionale delle miniere.

Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi in zone diverse, purché nel complesso dei permessi non sia superato il limite massimo di 10.000 ettari.

Tale limite massimo complessivo si applica anche nei confronti di società sottoposte allo stesso controllo ai sensi del secondo comma dell'art. 2359 del Codice civile.

Se il richiedente è una società si tiene conto anche dei permessi accordati ai soci.

Se il richiedente partecipa in misura superiore all'8% a società permissionarie, ai fini dell'applicazione del limite fissato nel secondo comma, si tiene conto delle quote di partecipazione del richiedente nella società.

Art. 9

I richiedenti il permesso debbono dichiarare espressamente nella domanda di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 8.

I permessi ottenuti in violazione delle norme contenute nell'art. 8 sono revocati senza diritto ad alcun indennizzo.

I permissionari, qualora vengono a trovarsi nelle dette condizioni, debbono darne comunicazione allo Assessorato dell'industria e commercio, nel termine di sessanta giorni, indicando a quali permessi intendono rinunziare affinché l'area complessiva non superi i 10.000 ettari.

L'Assessore per l'industria ed il commercio provvede, sentito il Consiglio regionale delle miniere, a ridurre l'area concessa nei limiti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo.

Nel caso di omessa comunicazione, l'Assessore per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, provvede di ufficio a dichiarare decaduti i permessi eccedenti i limiti previsti dall'art. 8.

Art. 10

La durata del permesso non può eccedere i tre anni.

Possono, però, essere accordate proroghe, purché il periodo complessivo del permesso non superi i sei anni.

La proroga deve essere chiesta prima della scadenza ed è accordata solo quando il permissionario abbia regolarmente eseguito i lavori compresi nel programma relativo al periodo precedente, salvo che la mancata o incompleta esecuzione di essi sia dovuta a cause di forza maggiore.

Il permissionario può chiedere, con la proroga, la riduzione dell'area di ricerca.


SEZIONE 2ª

Dell'esercizio del permesso

Art. 11

Il ricercatore è tenuto ad iniziare i lavori nel termine stabilito nel decreto o, in difetto, entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione.

Art. 12

E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di ricerca di sostanze diverse da quelle per cui è stato accordato il permesso.

E' vietata, altresì, ogni asportazione o utilizzazione delle sostanze minerali ricavate durante i lavori di ricerca, senza autorizzazione dell'ingegnere capo del Distretto minerario.

Art. 13

Il ricercatore deve, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale il canone annuo di lire cento per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nei limiti della zona di ricerca.

Note: 1 Per la determinazione del canone superficiario di cui al presente articolo vedi l'art. 19, comma 1, L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 14

Il ricercatore deve trasmettere, ogni sei mesi, al Distretto minerario una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti, comunicando le eventuali variazioni al programma dei lavori stabilito ed ogni altra notizia che possa interessare l'andamento generale della propria attività.

Entro il mese di novembre di ogni anno il permissionario deve comunicare al Distretto minerario la parte del programma dei lavori che intende eseguire nell'anno successivo.

Art. 15

Qualora durante i lavori di ricerca siano scoperte acque sotterranee il ricercatore è tenuto all'osservanza di quanto dispone l'art. 103 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175.

SEZIONE 3ª

Della cessazione del permesso

Art. 16

Il permesso di ricerca cessa:

a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per revoca;
d) per decadenza.

Art. 17

Alla scadenza del termine, qualora il permesso non sia stato prorogato, o della proroga, se questa ha avuto luogo, il permissionario deve lasciare la zona di ricerca libera e sgombra da attrezzi e da impianti esterni ed interni.

Art. 18

Il ricercatore che intende rinunziare al permesso deve farne dichiarazione, senza apporvi alcuna condizione, all'Assessore per l'industria e commercio, il quale provvede con decreto.

Art. 19

Il permesso di ricerca può essere revocato per gravi motivi di pubblico interesse con decreto dello Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere ed il Consiglio di giustizia amministrativa.

Avverso tale decreto il ricercatore può proporre ricorso solo per motivi di legittimità.

Al ricercatore deve essere corrisposto il valore degli impianti ed opere utili e una congrua indennità.

Le controversie sull'ammontare del valore e della indennità di cui al precedente comma sono di competenza dell'autorità giudiziaria; le parti possono però deferirle ad un Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 20

L'Assessore per l'industria e commercio può pronunciare, con decreto, previa contestazione dei motivi e sentito il Consiglio regionale delle miniere, la decadenza del permesso di ricerca, salvi i casi di forza maggiore, quando:

  • a) i lavori di ricerca non siano stati iniziati nel termine previsto dall'art. 11 o non sia stato dato ad essi adeguato sviluppo;
  • b) non sia stato corrisposto all'Amministrazione regionale il canone annuo stabilito dall'art. 13;
  • c) il ricercatore, nonostante diffida, non abbia adempiuto agli obblighi disposti dall'art. 14;
  • d) il ricercatore abbia contravvenuto alle disposizioni dell'art. 12; e) il ricercatore abbia commesso inadempienze gravi ai contratti collettivi di lavoro, anche in ordine alla regolare corresponsione delle retribuzioni, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, a quelle di polizia mineraria, a quelle sulla previdenza sociale e sulla igiene del lavoro; f) non siano osservati gli altri obblighi derivanti dal permesso;

Inoltre la decadenza deve essere dichiarata senza farsi luogo a contestazione dei motivi, quando il permissionario contravvenga alle disposizioni dell'art. 56 ovvero quando si scioglie la società concessionaria.

In nessun caso il ricercatore, dichiarato decaduto, può pretendere compensi e indennità dall'Amministrazione regionale o dagli eventuali successivi ricercatori per i lavori eseguiti.

Contro il decreto dell'Assessore per l'industria e commercio che pronuncia la decadenza è ammesso gravame solo per motivi di legittimità.

SEZIONE 4ª

Disposizioni comuni alla scadenza, rinuncia, revoca e decadenza

Art. 21

L'Amministrazione regionale può sempre imporre al cessato ricercatore l'obbligo di togliere a sue spese macchinari e costruzioni provvisorie, salvo che il nuovo ricercatore non preferisca ritenerli corrispondendone il valore al momento dell'acquisto.

Al nuovo ricercatore, che si avvale di opere compiute dal permissionario cessato per rinuncia o revoca, l'Amministrazione regionale può imporre l'obbligo di pagare a questo un compenso che può essere determinato anche nel decreto col quale si accorda il nuovo permesso.

Dell'ammontare del compenso va tenuto conto in detrazione dai corrispettivi previsti nell'ultimo comma dell'art. 19.

Art. 22

Dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale della Regione" dei decreti di rinuncia, revoca o decadenza, il permissionario è esentato da tutti gli obblighi derivanti dal permesso di ricerca. Egli non ha, però, diritto al rimborso del canone pagato per l'anno in corso a norma dell'art. 13

Della coltivazione

SEZIONE 1ª Della concessione

Art. 23

I giacimenti delle sostanze minerali della prima categoria, di cui l'Amministrazione abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità, possono essere coltivati soltanto da chi ne ha avuto la concessione.

La concessione è accordata con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, a singola persona fisica o a società, costituita secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 del Codice civile, che ne faccia domanda ed abbia, a giudizio insindacabile dell'Assessore stesso l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo.

Alla domanda, con i titoli comprovanti i possessi dei requisiti di idoneità tecnica ed economica, devono essere allegati la planimetria e il programma dei lavori da eseguire. Se il richiedente la concessione è il ricercatore, la domanda deve contenere tutti gli estremi del permesso di ricerca.

Qualora la concessione riguardi acque minerali e termali per uso sanitario deve essere anche sentito l'Ufficio provinciale di sanità.

Art. 24

Il ricercatore che ne faccia domanda entro il termine di tre mesi dalla scoperta del giacimento, è preferito nella concessione sempre che possieda i requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo precedente.

Quando la concessione sia stata accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un premio in relazione alla importanza del giacimento scoperto e ad un corrispettivo, per il valore delle opere eseguite ed utilizzabili, a carico del concessionario, o della Amministrazione regionale quando questa intenda esercitare direttamente la coltivazione del giacimento.

L'ammontare del premio e del corrispettivo sono concordati tra il ricercatore e il concessionario, o, in difetto, provvisoriamente determinati nel decreto di concessione e devono essere pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Il concessionario, prima di iniziare i lavori, deve dare al Distretto minerario prova dell'eseguito pagamento o, in caso di mancata accettazione della somma determinata nel decreto, di avere depositato la somma stessa presso un istituto di credito.

L'inosservanza di tale obbligo può determinare la decadenza della concessione, che è pronunciata dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, ai sensi dell'art. 48.

La controversia per la determinazione dell'ammontare del premio e del corrispettivo è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 25

Il decreto di concessione, indipendentemente da tutti gli altri obblighi e condizioni ai quali si intende subordinare la concessione, e che possono formare oggetto di apposito disciplinare, deve contenere la generalità del richiedente e l'indicazione:

  • a) del domicilio che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;
  • b) della durata della concessione;
  • c) dell'ubicazione del giacimento e della natura delle sostanze;
  • d) dell'estensione della superficie concessa e dei confini risultanti dal verbale di accertamento, verifica e delimitazione;
  • e) dell'ammontare del diritto annuo da pagarsi ai termini dell'art. 33;
  • f) dell'ammontare del premio e del corrispettivo eventualmente dovuti al ricercatore, concordati o provvisoriamente determinati, ai sensi del secondo comma dell'art. 24;
  • g) dell'eventuale partecipazione della Regione ai profitti dell'impresa, da determinarsi sentito l'Assessore per le finanze. Tale partecipazione può essere sostituita, quando ciò sia compatibile con le caratteristiche economiche del giacimento e sentito il Consiglio regionale delle miniere, da un canone annuo.

Al decreto sono uniti la planimetria e il verbale di accertamento, verifica e delimitazione dei confini.

Qualora l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente alla coltivazione di giacimenti di sostanze minerali, vi provvede il Presidente della Regione, sentito il Consiglio regionale delle miniere, con decreto da emanarsi su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Note: 1 Per la determinazione del canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti di impresa di cui alla presente lettera vedi l'art. 19, comma 5, L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 26

La concessione della coltivazione è temporanea e non può essere accordata per una durata eccedente i trenta anni. Può essere prorogata con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, quando il concessionario abbia adempiuto gli obblighi derivantigli dal rapporto di concessione, abbia eseguito i lavori compresi nel programma relativo al periodo precedente, ed accetti le eventuali nuove condizioni che l'Assessore ritiene di imporre.

La proroga deve essere chiesta almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.

Art. 27

L'Assessore per l'industria e commercio, nell'accordare concessioni per la coltivazione di giacimenti di vapori e di gas suscettibili di essere utilizzati per la produzione di energia, può, sentito il Consiglio regionale delle miniere, imporre, anche nel corso della concessione, l'obbligo al concessionario di utilizzarli, in tutto od in parte, a tale scopo.

Per le concessioni di sorgenti di acque minerali, che possono essere accordate in base agli articoli 21 e seguenti, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 2 novembre 1933, n. 1579.

Art. 28

Qualora il giacimento per la sua modesta entità non possa dar luogo ad una vera coltivazione industriale, ma risulti tuttavia conveniente asportarne il materiale utile, l'Assessore per l'industria e commercio, può, sentito il Consiglio regionale delle miniere, accordare, con preferenza allo scopritore, la concessione per la coltivazione da esercitarsi direttamente e con l'osservanza di particolari condizioni da stabilirsi di volta in volta.

Per tale concessione non si richiedono i requisiti di idoneità economica richiesti dal secondo comma dell'art. 23 e il concessionario è dispensato dall'obbligo disposto dell'art. 33.

SEZIONE 2ª

Dell'esercizio della concessione

Art. 29

Il diritto del concessionario e le pertinenze della miniera sono soggetti alle disposizioni di legge che disciplinano gli immobili salve le disposizioni speciali di legge relative al credito all'industria mineraria.

Art. 30

L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio.

Esse gravano sul diritto del concessionario e si risolvono sulle cose e sulle somme di sua spettanza.

Art. 31

La miniera deve essere tenuta in attività e coltivata con i mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento.

I macchinari e le attrezzature devono sempre trovarsi in condizioni efficienti per rispondere alle esigenze del loro impiego.

L'Assessore per l'industria e commercio può, sentito il Consiglio regionale delle miniere e qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, consentire la sospensione dei lavori a tempo determinato o la loro graduale sospensione.

Il concessionario risponde di fronte all'Amministrazione della regolare manutenzione della miniera durante il periodo di sospensione dei lavori.

Art. 32

Il concessionario non può estendere la coltivazione a sostanze diverse da quelle indicate nel decreto di concessione. Tuttavia può disporre delle sostanze minerali estratte associate a quelle formanti oggetto della coltivazione.

Art. 33

Il concessionario è obbligato a corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale il diritto annuo di lire mille per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nel perimetro della zona concessa.

Note: 1 Per la determinazione del canone superficiario di cui al presente articolo vedi l'art. 19, comma 1, L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 34

Entro il mese di novembre di ogni anno il concessionario deve comunicare al Distretto minerario la parte del programma dei lavori che intende eseguire nell'anno successivo. Nel programma devono essere previste le necessarie opere di ricerca interna, la preparazione di coltivazione, e le opere sociali (case, acqua, impianti igienico-sanitari, trasporti, ecc.).

L'ingegnere capo del Distretto minerario può disporre, non oltre il mese di gennaio, eventuali modifiche al programma suddetto per la sicurezza del personale e la più razionale coltivazione della miniera.

Avverso le determinazioni dell'ingegnere capo il concessionario può, nel termine di trenta giorni, ricorrere all'Assessore per l'industria e commercio, il quale decide sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Il concessionario deve altresì trasmettere, nel termine indicato nel primo comma, un elenco delle pertinenze della miniera, nonché dei macchinari e delle attrezzature.

L'elenco è pubblico e ad esso si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 66.

Art. 35

I concessionari debbono periodicamente denunciare il quantitativo di minerale estratto e altresì trasmettere i dati statistici, le relazioni e le informazioni che vengono richiesti dall'Amministrazione.

Art. 36

Entro il perimetro della zona concessa per la coltivazione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali ricavati, per la produzione e la trasmissione dell'energia, il transito dei materiali occorrenti all'esercizio della miniera, e, in genere, tutte le opere necessarie per la coltivazione e la sicurezza sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette decide l'ingegnere capo del Distretto minerario.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della zona concessa, il concessionario può domandare la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione è fatta dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere. Su istanza del concessionario, l'Assessore per la industria e commercio può ordinare l'occupazione di urgenza, sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa, determinando l'indennità provvisoria da corrispondere e disponendone il deposito. La controversia sull'ammontare definitivo dell'indennità è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 37

Le disposizioni sulla riforma agraria non si applicano alle zone concesse per la coltivazione ed alle aree occupate per la relativa industria.

Art. 38

L'espropriazione del diritto di coltivazione di una miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Il giudizio di espropriazione e quello di graduazione si svolgono secondo le norme del Codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche all'Assessore per l'industria e commercio, e l'avviso di vendita previsto dall'art. 570 del codice di procedura civile deve essere pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Regione". Detto avviso deve dichiarare che l'aggiudicazione ha effetto sempre che allo aggiudicatario sia riconosciuto il possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica richiesti dal secondo comma dell'art. 23. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza dopo soddisfatti i creditori spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti, a favore ed a carico del concessionario, nel decreto di concessione e nella presente legge.


SEZIONE 3ª

Della cessazione della concessione

Art. 39

La concessione cessa:

  • a) per esaurimento del giacimento;
  • b) per scadenza del termine;
  • c) per rinuncia;
  • d) per revoca;
  • e) per decadenza.

Art. 40

Accertato l'esaurimento del giacimento, la concessione cessa di produrre i suoi effetti e cessano tutte le limitazioni imposte per necessità dell'esercizio della miniera.

In tal caso il concessionario deve provvedere a far chiudere le aperture dei pozzi e delle gallerie in modo da assicurare la pubblica incolumità.

Quando il concessionario non compia, in tutto o in parte, i detti lavori l'ingegnere capo del Distretto minerario ne ordina la esecuzione di ufficio a spese del concessionario.

Art. 41

Quando la concessione è cessata per esaurimento del giacimento e risulta non conveniente allargare il campo di ricerca, l'Assessore per l'industria e commercio può accordare il permesso di spigolare ad operai singoli o riuniti in cooperative che ne abbiano fatto domanda e abbiano adeguata capacità tecnica.

Il concessionario è dispensato dall'osservanza delle disposizioni contenute nel primo e quarto comma dell'art. 34. Egli è però tenuto ad osservare le norme della legge di polizia mineraria.

L'esercizio del potere di accordare il permesso di spigolamento può essere delegato con decreto all'ingegnere capo del Distretto minerario.

Il permesso di spigolare non può essere accordato per un periodo superiore a tre anni ed è prorogabile. Il permissionario è dispensato dal pagamento del diritto stabilito dall'art. 33.

Art. 42

Alla scadenza del termine, qualora la concessione non sia stata prorogata, o della proroga, se questa ha avuto luogo, il concessionario deve consegnare la miniera e le sue pertinenze all'Amministrazione regionale o al nuovo concessionario con l'intervento dell'ingegnere capo del Distretto minerario.

Fino a quando non ne abbia fatto consegna, il concessionario è tenuto a custodire la miniera e le sue pertinenze e ad eseguire le prescrizioni che gli siano impartite per la sicurezza e la conservazione della stessa.

Art. 43

Appartengono al concessionario cessante gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera. Egli può asportarli, con le cautele stabilite all'uopo dall'ingegnere capo del Distretto minerario, se l'Amministrazione regionale o il nuovo concessionario non intende ritenerli corrispondendone il valore. Nel caso di disaccordo sul valore degli oggetti ritenuti, l'ingegnere capo del Distretto minerario determinerà, in via provvisoria, la somma da versare a garanzia presso un istituto di credito in attesa della liquidazione definitiva da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 44

Il concessionario è obbligato a comunicare, almeno un mese prima, ai creditori ipotecari iscritti la data nella quale si procederà alle operazioni per la consegna della miniera e delle sue pertinenze alla Amministrazione o al nuovo concessionario.

Art. 45

Il concessionario che intende rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione all'Assessore per l'industria e commercio senza apporvi alcuna condizione. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinunzia il concessionario non può più eseguire lavori di coltivazione né variare in qualsiasi modo lo stato della miniera. L'ingegnere capo del Distretto minerario verifica le condizioni della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che ritiene necessari.

Il concessionario rinunciante è responsabile di fronte all'Amministrazione regionale della regolare manutenzione della miniera e l'ingegnere capo del Distretto minerario, in caso di inadempienza dei provvedimenti di cui al comma precedente, ne ordina, a spese del concessionario stesso, l'esecuzione di ufficio, indipendentemente dalle sanzioni comminate dall'art. 48, lettera g).

Qualora il rinunciante varii lo stato della miniera è obbligato a rimetterla, a sue spese ed in conformità alle prescrizioni dettate dall'ingegnere capo del Distretto minerario, nel pristino stato, indipendentemente dall'applicazione della sanzione comminata dall'art. 70.

Art. 46

Sulla rinunzia provvede con decreto l'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, non oltre tre mesi dalla data di presentazione della rinunzia.

Art. 47

La concessione può essere revocata per gravi motivi di pubblico interesse. Alla revoca si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, previo parere del Consiglio regionale delle miniere, e su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa.

Avverso tale decreto è ammesso ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa per motivi di legittimità.

Al concessionario revocato deve essere corrisposto il valore degli impianti ed opere utili ed una congrua indennità.

Le controversie sull'ammontare del valore dell'indennità, stabilita dal precedente comma sono di competenza dell'autorità giudiziaria; le parti possono deferirle ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 48

L'Assessore per l'industria e commercio, previa contestazione dei motivi, può, con decreto, sentito il Consiglio regionale delle miniere, salvi sempre i casi di forza maggiore, pronunciare la decadenza dal diritto di coltivazione quando il concessionario:

  • a) non abbia convenientemente iniziato i lavori nel termine stabilito nel decreto di concessione o, in difetto, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso;
  • b) non abbia eseguito i lavori nei modi e nei termini previsti dal programma;
  • c) non abbia osservato le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 e non abbia, nonostante diffida, adempiuto agli obblighi previsti dagli articoli 34 e 35;
  • d) non abbia adempiuto agli obblighi imposti col decreto di concessione;
  • e) abbia distolto, in tutto o in parte, le somme ottenute con prestazione della garanzia ipotecaria ai termini dell'art. 30 impiegandole in destinazione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione;
  • f) non abbia curato la manutenzione nelle more dell'accettazione della rinunzia;
  • g) abbia commesso inadempienze gravi ai contratti collettivi di lavoro anche in ordine alla regolare corresponsione delle retribuzioni, agli accordi interconfederali sulle Commissioni interne, alle norme sulla prevenzione degli infortuni a quelle di polizia mineraria e a quelle sulla previdenza sociale e sulla igiene del lavoro;
  • h) si sia rifiutato di partecipare alle spese ripartite dal commissario del consorzio ai termini dell'art. 72;
  • i) abbia, sotto qualunque forma, eluso l'obbligo di esercitare direttamente la miniera.

La decadenza infine deve essere pronunciata nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 56 e quando si scioglie la società concessionaria, senza farsi luogo alla contestazione dei motivi.

SEZIONE 4ª

Norme comuni alla rinuncia, revoca e decadenza

Art. 49

I decreti di accettazione della rinunzia, di pronuncia della revoca o della decadenza sono trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.

Dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale della Regione" di detti decreti il concessionario è esentato da tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nei comma quarto e quinto dell'art. 45.

Al concessionario, però, non spetta il rimborso del diritto pagato per l'anno in corso a norma dell'art. 33.

Art. 50

Quando sul diritto del cessato concessionario gravino ipoteche, l'Assessore per l'industria e commercio, nell'accordare la nuova concessione, deve porre a carico del concessionario subentrante l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinare le altre garanzie che ravvisasse opportune nell'interesse dei terzi.

Art. 51

Entro sei mesi dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinunzia, o di quello che pronuncia la revoca o decadenza, i creditori ipotecari possono far valere il loro diritto, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita agli incanti del diritto del concessionario ove non siasi provveduto ai sensi dell'art. 50.

In tal caso il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati spetta all'Amministrazione regionale.

Se la vendita agli incanti non può aver luogo per mancanza di offerte, il diritto del concessionario resta libero e sgravato da ogni vincolo di garanzia del credito.

Art. 52

Alla rinuncia e alla revoca si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 42, 43 e 44. Alla decadenza si applicano le disposizioni dell'art. 42.

CAPO IV

Disposizioni comuni alla ricerca ed alla coltivazione

Art. 53

Nel caso di morte del ricercatore, o del concessionario, il relativo permesso, o la concessione, sono trasferiti con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio all'erede che ne faccia domanda entro quattro mesi dall'apertura della successione e sia in possesso dei voluti requisiti di idoneità tecnica ed economica.

Qualora succedano più eredi questi, entro sei mesi dall'apertura della successione, devono costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 del Codice civile.

Le quote dei coeredi del diritto del permissionario o del concessionario, che non entrano a far parte della società, si accrescono a beneficio degli altri.

Se i termini suddetti sono fatti trascorrere inutilmente il permesso o la concessione si intendono rinunciati. In tal caso si applicano le disposizioni relative alla rinuncia.

Agli eredi che non ottengano il trasferimento della concessione per mancanza dei requisiti di idoneità tecnica ed economica spetta il rimborso degli impianti ed opere utili ed una congrua indennità.

Art. 54

Nei limiti della zona del permesso o della concessione, possono essere accordati altri permessi o concessioni, per contemporanei lavori di ricerca o coltivazione di sostanze minerali diverse, allo stesso permissionario o concessionario o ad altri che ne abbiano fatto domanda, sempre con l'obbligo di tenerli tutti in attività, purché i lavori da svolgere dai nuovi permissionari o concessionari non siano incompatibili con quelli di ricerca o coltivazione in corso.

Nel caso di disaccordo tra gli interessati sulla compatibilità o meno dei lavori provvede l'Assessore per l'industria e commercio, udite le ragioni degli interessati e sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 55

l'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, può adottare adeguati provvedimenti per contemperare le esigenze delle diverse lavorazioni. In ogni caso deve essere assicurato l'esercizio del diritto del precedente permissionario o concessionario.

Art. 56

Il permesso e la concessione non possono essere ceduti, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio. La cessione non preventivamente autorizzata è nulla e comporta la decadenza dal diritto, che è pronunciata dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, ai sensi degli articoli 20 e 48.

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il soggetto titolare che abbia ceduto il permesso o la concessione a terzi, senza la preventiva autorizzazione di cui al comma 1, può presentare istanza di autorizzazione in sanatoria alla suddetta cessione nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purché il soggetto cessionario sia in possesso dei necessari requisiti di legge. Il soggetto cessionario è tenuto al pagamento dei relativi oneri concessori anche riferiti ad anni pregressi. [1]

Note: 1 Comma aggiunto dall'art. 73, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 57

Per qualunque verifica, sopraluogo, o altra operazione richiesta nell'interesse di privati, questi devono corrispondere all'Amministrazione regionale tutte le spese occorrenti. All'uopo l'interessato deve anticipatamente versare un deposito dell'ammontare che sarà fissato dall'ingegnere capo del Distretto minerario.

Art. 58

I proprietari e i possessori dei fondi, compresi nel perimetro della zona del permesso o della concessione, non possono opporsi alle operazioni per la delimitazione della zona, all'opposizione dei relativi termini ed ai lavori di ricerca, o di coltivazione, ferme restando le disposizioni della legge di polizia mineraria. Il permissionario, o concessionario deve notificare a mezzo di ufficiale giudiziario al proprietario del fondo il decreto di permesso o di concessione comunicandogli la data in cui intende intraprendere i lavori.

Il titolare del permesso o della concessione è obbligato a risarcire gli eventuali danni. Allo stesso obbligo è tenuta l'Amministrazione regionale ove provveda al diretto esercizio dell'attività di ricerca o coltivazione.

Il titolare del permesso o della concessione è tenuto altresì a versare, se richiesta dai proprietari dei fondi interessati, una cauzione determinata, in caso di dissenso fra le parti, dall'ingegnere capo del Distretto minerario, sentito, ove occorra, il parere di un perito.

Il permissionario o il concessionario, entro quindici giorni dalla richiesta della cauzione concordata o dalla notifica di determinazione della cifra da parte dell'ingegnere capo del Distretto minerario, deve effettuarne il deposito presso un istituto di credito. In caso di mancato versamento, il Distretto minerario dispone la sospensione dei lavori. La definizione delle eventuali controversie è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 59

I decreti che accordano il permesso, la concessione o la loro proroga, o che autorizzano il loro trasferimento sono soggetti al pagamento della tassa di cui alla tabella allegato A al vigente testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative e sono pubblicati nella gazzetta ufficiale della Regione".

Sono altresì pubblicati i decreti che pronunciano la revoca, la decadenza o l'accettazione della rinuncia del permesso o della concessione. La pubblicazione del decreto di accettazione della rinuncia vale come notifica agli interessati.

I decreti che accordano o prorogano la concessione o ne pronunciano la revoca, la decadenza o l'accettazione della rinuncia o ne autorizzano il trasferimento devono essere trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.

TITOLO III

Cave e torbiere

Art. 60

Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo, tranne quando esse contengano giacimenti che presentino, per la qualità, l'ubicazione e l'entità, particolare e rilevante interesse ai fini dello sfruttamento industriale. Quando i giacimenti presentino le caratteristiche di cui al comma precedente essi sono dichiarati assimilati, agli effetti della presente legge, a quelli compresi nella prima categoria di cui all'art. 2. Il relativo provvedimento è adottato con le forme indicate nel primo comma dell'art. 3. Per la concessione si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dello stesso articolo.

Art. 61

Qualora il proprietario del fondo, o lo avente diritto, non intraprenda i lavori di coltivazione o non dia alla cava o torbiera già aperta il sufficiente sviluppo o sospenda i lavori per un periodo superiore a tre mesi senza giustificati motivi l'Assessore per l'industria e commercio può prefiggere un termine per l'inizio, l'intensificazione o la ripresa dei lavori. Trascorso inutilmente tale termine, l'Assessore, sentito il Consiglio regionale delle miniere, può dare in concessione, con suo decreto, il diritto di coltivazione a chi ne abbia fatto istanza osservando le norme contenute nel capo II del titolo III in quanto applicabili.

Art. 62

Al proprietario del fondo che non ottenga la concessione nel caso previsto dall'art. 60, ed al proprietario a cui viene tolta la disponibilità della cava nel caso previsto dall'art. 61, è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava. I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate al proprietario, ai sensi del comma precedente.

TITOLO IV

Disposizioni comuni alle miniere, cave e torbiere

Art. 63

Quando per vicinanza i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno o producano effetti utili ad altra miniera, cava o torbiera, si fa luogo a indennizzo o compenso fra gli interessati. Tale disposizione si applica anche nel caso che il danno sia prodotto da causa di ordine naturale, se chi vi era tenuto non ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

L'indennizzo o compenso vengono, in via provvisoria, determinati su istanza notificata ai controinteressati, che potranno presentare le loro deduzioni entro trenta giorni dalla notifica, con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, intesi l'ingegnere capo del Distretto minerario e il Consiglio regionale delle miniere, salvo il diritto delle parti interessate di adire l'autorità giudiziaria per la liquidazione definitiva.

Art. 64

Qualora particolari esigenze di carattere tecnico-economico lo richiedano, l'Assessore per l'industria e commercio può, su proposta dell'ingegnere capo del Distretto minerario e sentito il Consiglio regionale delle miniere, autorizzare il concessionario ad aprire comunicazioni con il sotterraneo della miniera attigua imponendo l'osservanza di tutte le cautele necessarie ad evitare danni a quest'ultima e sempre che sia possibile tenere distinti e separati i circuiti di aria delle miniere interessate.

L'Assessore stabilisce in via provvisoria un compenso equitativo per la servitù, salvo il diritto degli interessati di adire l'Autorità giudiziaria in caso di disaccordo sull'ammontare definitivo.

Le spese di manutenzione delle vie di comunicazione, aperte ai sensi del primo comma, sono ripartite in proporzione del beneficio che i concessionari interessati traggono dalle suddette vie durante ogni esercizio.

Art. 65

Avuto riguardo alla situazione dei luoghi i concessionari sono obbligati a consentire che attraverso il sottosuolo della zona loro concessa siano fatte scaricare acque sotterranee provenienti da sottosuoli di zone ad altri concesse, salvi i diritti del proprietario del fondo sul quale le acque vadano a sboccare.

Essi, inoltre, non possono opporsi alla apertura di vie di aerazione e di accesso a servizio di sottosuoli vicini. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 36 e 58. L'esecuzione delle opere per gli obiettivi su indicati deve essere preventivamente autorizzata dallo Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, su proposta dell'ingegnere capo del Distretto minerario, il quale riferisce, sentite le parti, sulle cautele necessarie e sull'eventuale indennizzo da corrispondere in via provvisoria. E' salvo sempre per la determinazione di tale indennizzo il diritto delle parti di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 66

Il Distretto minerario tiene un pubblico registro dove sono annotati i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione accordati, le proroghe, i trasferimenti, le ipoteche, le rinunce e le altre variazioni.

In separato registro sono annotate le concessioni delle cave e torbiere sottratte alla disponibilità dei proprietari dei fondi. Chiunque ne faccia istanza e abbia corrisposto i diritti di ufficio può prendere visione ed ottenere copie ed estratti dei registri predetti.

TITOLO V

Sanzioni

Art. 67

Nel caso di infrazione del divieto di intraprendere lavori di ricerca senza avere ottenuto il relativo permesso, o di coltivazione senza averne ottenuto la concessione, si applica a carico del trasgressore una pena pecuniaria fino a lire 300.000. La stessa pena pecuniaria si applica al permissionario e al concessionario che trasgrediscano alle disposizioni degli articoli 12 e 32.

Nel caso di trasgressione da parte del concessionario all'obbligo di curare la regolare manutenzione della miniera, cava o torbiera, si applica a carico del trasgressore una pena pecuniaria fino a L. 200.000, salvo il risarcimento dei danni alla Regione.

Art. 68

Nel caso di trasgressione degli obblighi stabiliti nel quarto comma dell'art. 34 si applica a carico del concessionario trasgressore una pena pecuniaria fino a L. 100.000. La stessa pena pecuniaria si applica a carico del concessionario di miniera, o al concessionario di cava o torbiera accordata ai sensi dell'art. 60, nel caso di trasgressione all'obbligo stabilito nell'art. 35.

Art. 69

Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie stabilite agli articoli 67 e 68, sono applicabili, nei casi ivi previsti, le sanzioni penali comminate negli articoli 51 e 52 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 70

Nel caso di infrazione, da parte del concessionario che abbia rinunciato alla concessione, del divieto di cessare la lavorazione o di variare lo stato della miniera dalla data della presentazione della dichiarazione di rinuncia, si applica a carico del trasgressore una pena pecuniaria fino a L. 250.000.

CAPO I

Dei consorzi per l'esecuzione, manutenzione ed uso in comune di opere utili alla coltivazione di miniere, cave e torbiere

Art. 71

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso in comune di qualunque opera utile ad agevolare la coltivazione e la manutenzione di miniere, cave e torbiere, contigue o vicine, nonché delle opere sociali, possono essere costituiti consorzi tra i concessionari o esercenti interessati, ove venga deliberato dalla maggioranza in base alla entità dei rispettivi interessi.

Copia dell'atto costitutivo deve essere trasmessa, entro trenta giorni dalla costituzione del consorzio, all'Assessore per l'industria e commercio. Qualora la costituzione del consorzio sia ritenuta necessaria per ragioni di pubblico interesse, si provvede d'ufficio con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 72

Nell'atto costitutivo del consorzio volontario o nel decreto costitutivo del consorzio coattivo, sono precisate le opere da eseguirsi, i termini entro cui i lavori devono essere iniziati ed ultimati, le condizioni imposte ai consorziati e le quote di concorso a carico di ciascuno degli interessati, stabilite in proporzione del rispettivo vantaggio. Qualora per cause imputabili all'Amministrazione consorziale le opere non siano state ultimate nei termini fissati, l'Assessore per l'industria e commercio può nominare un commissario, il quale provvede, a spese del consorzio, di cui assume la rappresentanza e l'amministrazione, all'esecuzione delle opere stesse.

Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito, avvalendosi nel caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette. Indipendentemente da quanto previsto dal comma precedente, contro il concessionario, od esercente, che non intenda partecipare alle spese ripartite può applicarsi la sanzione della decadenza.

Art. 73

Le quote di concorso per le spese di manutenzione e di esercizio sono determinate al principio di ogni anno in ragione della utilità che ciascun consorzio ha conseguito nell'anno precedente. I consorziati sono obbligati in ragione della quota di cui all'articolo precedente.

Art. 74

Ai consorzi coattivi e volontari di miniere, cave e torbiere può essere accordata, con decreto dello Assessore per l'industria e commercio, la facoltà di riscuotere il contributo dei consorziati con i privilegi e nelle forme fiscali.

CAPO II

Dei consorzi minerari per garantire la possibilita' di una razionale coltivazione

Art. 75

Allorché il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, esercitate da concessionari diversi, comprometta la possibilità di una razionale coltivazione ai fini sia della sicurezza che della convenienza economica, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad una direzione unica, con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Qualora gli interessati non provvedano alla designazione del direttore unico entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto, la nomina sarà fatta dall'Assessore per l'industria e commercio, su proposta dell'ingegnere capo del Distretto minerario.

Art. 76

Ove l'Assessore per l'industria e commercio riconosca che due o più miniere, cave e torbiere, contigue o vicine, non rappresentano, singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, può promuovere la costituzione volontaria di un consorzio di gestione per la loro coltivazione in comune ai sensi del primo comma dell'art. 71. Se gli interessati non ottemperino all'invito, il consorzio di gestione può essere costituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 71. In tali casi si applicano tutte le altre disposizioni contenute nel capo primo del presente titolo. La determinazione dei criteri per il riparto degli utili e delle perdite è stabilita nell'atto costitutivo del consorzio volontario o nel decreto costitutivo del consorzio coattivo. Tali criteri debbono tenere conto non solo del quantitativo di minerale estratto annualmente in ciascuna miniera, ma anche dei benefici che ciascuna miniera ha apportato durante l'esercizio finanziario considerato con le proprie opere e con i propri impianti.

Art. 77

L'Assessore per l'industria e commercio, qualora la costituzione risponda alle esigenze della produzione o del mercato può promuovere, fra esercenti lo stesso ramo di produzione, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi di vendita in comune ai sensi del primo comma dell'art. 71.

Se gli interessati non ottemperino all'invito il consorzio di vendita può essere costituito a norma del secondo comma e della prima parte del terzo comma dell'art. 76. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi che stabiliscano particolari norme per la vendita e la distribuzione di sostanze minerali.

CAPO III

Disposizioni comuni ai consorzi minerari


Art. 78

Gli atti costitutivi e tutti gli altri atti che si compiono nel diretto interesse dei consorzi minerari sono registrati con la tassa fissa di L. 200. Sono parimenti soggette alla tassa fissa di L. 200 per ciascuna formalità tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei detti consorzi, salvi gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari.

Per l'aumento del reddito che alle singole imprese dai lavori eseguiti dai consorzi è concessa l'esenzione della imposta di ricchezza mobile per il periodo di dieci anni dalla data del compimento dei detti lavori.

L'esenzione è concessa, previa istanza debitamente documentata da presentarsi all'Assessorato dell'industria e commercio, con decreto dell'Assessore per le finanze di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio. Gli atti e i decreti costitutivi dei consorzi di miniere e di cave e torbiere date in concessione devono essere annotati nel registro previsto dall'art. 66.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie


Art. 79

I permessi di ricerca, accordati secondo la legge fino ad ora vigente, sono mantenuti in vigore per la durata stabilita dai relativi provvedimenti sotto l'osservanza delle norme della presente legge. La stessa disposizione si applica alle concessioni temporanee di coltivazione.

I permessi di ricerca e le concessioni temporanee di coltivazione che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non risultino in esercizio di attività sono dichiarati decaduti.

Art. 80

Le concessioni accordate a norma del primo comma dell'art. 54 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sono confermate per la durata di anni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento da emanarsi dall'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, sempre che risultino in regolare esercizio dalla data anzidetta. La istanza per la conferma della concessione deve essere presentata dagli aventi diritto a pena di decadenza, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le concessioni accordate a norma del primo comma dell'art. 54 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che non risultino in regolare esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarate decadute. La decadenza è pronunciata, anche nella ipotesi di mancata presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, con provvedimento da emanarsi nei modi indicati nello stesso comma.

Art. 81

Quando la concessione in corso al giorno dell'entrata in vigore della presente legge è comune a titolari diversi, questi, nel termine di un anno dall'entrata in vigore suddetta, debbono costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 del codice civile. Il contitolare che si rifiuta di entrare a far parte della società decade dal diritto sulla quota di sua spettanza ed essa si accresce a beneficio degli altri. All'atto della sua costituzione possono partecipare alla società anche estranei alla concessione. Qualora la maggioranza delle quote condominiali appartenga ad una società costituita secondo uno dei tipi previsti nel comma precedente, i contitolari delle rimanenti quote possono essere invitati a farne parte.

Ove l'invito venga accolto, non si fa luogo alla costituzione della nuova società, in caso contrario si applica la disposizione del comma precedente.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei precedenti commi comporta la decadenza della concessione che è dichiarata con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, senza farsi luogo a contestazione dei motivi. Gli atti di costituzione della società o di consociazione debbono, nel termine di trenta giorni dalla loro stipulazione, essere notificati, mediante trasmissione di copia autentica, all'Assessore per l'industria e commercio, il quale dispone, con decreto, le variazioni nella intestazione della concessione.

Art. 82

Le disposizioni contenute nel primo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente, valgono, in quanto applicabili, anche per i permessi di ricerca comuni a titolari diversi in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 83

Gli atti di costituzione di società o di consociazione di cui agli articoli 81 e 82, compresi i conferimenti di beni in natura e di credito contestuali agli atti medesimi, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200, salvo gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari.

Art. 84

Le disposizioni contenute negli articoli 79 e 80 si applicano anche agli enti pubblici.

Art. 85

I contratti di esercizio minerario sono vietati. Per quelli validi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono i termini di scadenza previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 marzo 1947, n. 216 e dalla legge regionale 28 aprile 1951, n. 41.

La disposizione del comma precedente non si applica agli enti morali i quali possono, previa autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio, cedere l'esercizio della concessione.

Art. 86

Qualora l'esercente non osservi le disposizioni della presente legge e tutte le altre dell'ordinamento minerario, l'Assessore per l'industria e commercio, può, con decreto, previa contestazione dei motivi e sentito il Consiglio regionale delle miniere, revocare l'autorizzazione accordata per la cessione dell'esercizio della miniera. La stessa disposizione si applica anche ai contratti di esercizio minerario previsti dal primo comma dell'art. 84. La revoca comporta, a decorrere dalla pronunzia di essa, la nullità del contratto di esercizio, e produce, nei confronti dell'esercente, gli effetti della decadenza.

Art. 87

Il rappresentante unico previsto dal regio decreto 29 luglio 1927 cessa dalle sue funzioni dalla data di pubblicazione del decreto previsto all'ultimo comma dell'art. 80.

Art. 88

La presente legge sarà pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.