Legge regionale Sicilia 31 maggio 2011, n. 9 - Insegnamento del siciliano

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Regione Siciliana

2011 diritto diritto Legge regionale Sicilia 31 maggio 2011, n. 9 Intestazione 6 giugno 2013 25% Da definire

Norme sulla promozione, valorizzazione e insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole etniche nelle scuole dell’isola e norme di carattere finanziario
2011

LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2011, N. 9 G.U.R.S. 3 GIUGNO 2011, N. 24

Norme sulla promozione, valorizzazione e insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Promozione, valorizzazione e insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole

1. La Regione promuove la valorizzazione e linsegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole di ogni ordine e grado. 2. Al raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1 sono destinati appositi moduli didattici, all’interno dei piani obbligatori di studio definiti dalla normativa nazionale, nell’ambito della quota regionale riservata dalla legge e nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

Art. 2. Indirizzi regionali di attuazione degli interventi didattici

1. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, con la collaborazione delle Università siciliane e dei Centri studi siciliani specializzati nella ricerca filologica e linguistica, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, stabilisce gli indirizzi di attuazione degli interventi didattici aventi ad oggetto la storia, la letteratura e il patrimonio linguistico siciliano, dall’età antica sino ad oggi, con particolare riferimento agli approfondimenti critici e ai confronti fra le varie epoche e civiltà, agli orientamenti storiografici più significativi, dall’Unità d’Italia fino alla fine del XX secolo ed all’evoluzione dell’Istituzione regionale anche attraverso lo studio dello Statuto della Regione.

Art. 3. Disposizioni finanziarie

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 maggio 2011