Ministero Istruzione - Adozione dei libri di testo per l'anno 2014-15
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Nota MIUR 9.04.2014, prot. n. 2581 LEGISLAZIONE E DOTTRINA Adozioni libri di
testo - anno scolastico 2014/2015.
L'adozione dei libri di testo è stata di recente oggetto di particolare attenzione da parte del
legislatore, nella prospettiva di limitare, per quanto possibile e fatte salve l'autonomia
didattica e la libertà di scelta dei docenti, il costo che annualmente le famiglie devono
sostenere per l'acquisto dell'intera dotazione libraria.
Le disposizioni legislative introdotte dall'articolo 15 della legge n. 133/2008 e dall'articolo 5 della legge n. 169/2008 hanno subito profonde modificazioni ad opera della legge n. 221/2012, del decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013 e del decreto legge n. 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2013.
L'intento del legislatore è stato quello di favorire la promozione della cultura digitale anche tramite l'elaborazione di una nuova generazione di libri scolastici, la cui fruizione possa avvenire su piattaforme aperte, funzionali alla collaborazione partecipata tra gli attori del processo - docenti, studenti ed editori.
Al fine di fornire utili indicazioni, si riassume l'intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015.
1. Sviluppo della cultura digitale (art. 6, c. 2 quater, legge n. 128/2013)
Per promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l'alfabetizzazione informatica, sono definite politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, anche tramite la definizione di nuove generazioni di testi scolastici, nonché attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica, considerati fattori essenziali di progresso ed opportunità di arricchimento economico, culturale e civile, così come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005).
2. Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013)
Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.
3. Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013) La norma prevede che "nel temine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014- 2015, ... gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica".
La realizzazione di materiale didattico digitale da parte delle scuole è comunque subordinata alla definizione di apposite linee guida.
4. Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11. legge n. 221/2012)
Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015. Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al decreto ministeriale n. 78/12013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).
5. Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione (art. 5, DM n. 254/2012) A partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015, l'editoria scolastica adegua i contenuti dei libri di testo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, di cui al decreto ministeriale n. 254/2012. Pertanto, i libri di testo per la prima e la quarta classe della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado devono risultare rispondenti alle citate Indicazioni nazionali.
6. Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013)
I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo.
7. Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013) Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 10%, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale).
Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 30%, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale).
Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione). In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.
8. Prezzi di copertina libri di testo scuola primaria (DM n. 781/2013)
I prezzi di copertina dei testi scolastici per la scuola primaria sono determinati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 781/2013.
9. Specifiche tecniche testi cartacei
Le specifiche tecniche relative alla parte cartacea dei testi scolastici, di cui all'allegato al decreto n. 781/2013, devono riferirsi esclusivamente alla scuola primaria.
Termini per le adozioni
Le adozioni dei testi scolastici vengono deliberate dai collegi dei docenti nella seconda decade di maggio. I dirigenti scolastici avranno cura di richiedere, fin da ora, ai centri di produzione specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici necessari confermati, al fine di consentirne la disponibilità per l'inizio delle lezioni agli alunni non vedenti o ipovedenti frequentanti la propria scuola.
I dirigenti scolastici avranno cura di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti. Pertanto, eventuali attribuzioni gratuite in qualunque forma, a favore dei docenti o dell'istituzione scolastica, non dovranno in alcun modo condizionare il giudizio valutativo da parte del collegio docenti nella fase di assunzione della delibera adozionale.
Si rammenta, inoltre, di agevolare, in orari non coincidenti con lo svolgimento delle attività didattiche, gli incontri dei docenti con i promotori editoriali, finalizzati alla presentazione dei libri di testo.
Si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sulla specifica disposizione della legge n. 221/2012, secondo cui la delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.
Si segnala, infine, che sarà predisposto sul sito del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e sul sito dell'AIE - Associazione Italiana Editori (www.aie.it) - uno specifico servizio di FAQ.