Ordinanza Corte Costituzionale n. 101-2020
Questo testo è completo. |
◄ | Sentenza Corte Costituzionale n. 100-2020 | Sentenza Corte Costituzionale n. 102-2020 | ► |
Organo giudicante: Corte Costituzionale Deposito in Cancelleria: 27 maggio 2020
|
N. 101 ORDINANZA 5 - 27 maggio 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Soppressione degli albi regionali degli aspiranti alla nomina - Ricorso del Governo - Sopravvenuta rinuncia e difetto di contrario interesse a coltivare il giudizio - Cessazione della materia del contendere. - Legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 3.
(GU n.23 del 3-6-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della
Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, recante «Abrogazione
dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi
e organizzazione del Servizio sanitario regionale)», promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30
maggio-4 giugno 2019, depositato in cancelleria il 5 giugno 2019,
iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,
dell'anno 2019.
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
udito il Giudice relatore Giuliano Amato ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 5 maggio 2020;
deliberato nella camera di consiglio del 5 maggio 2020.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, recante «Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)», per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione;
che, ad avviso del ricorrente, la legge regionale impugnata, costituita dal solo art. 1, nel prevedere la soppressione degli albi regionali degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, consentirebbe al direttore generale di effettuare tale nomina al di fuori da qualsiasi procedura volta alla previa verifica dell'idoneita' dei candidati, in contrasto con i principi fondamentali in materia di dirigenza sanitaria, posti dagli artt. 3 e 5 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 , recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria», cosi' compromettendo le finalita' di trasparenza e imparzialita' perseguite con la riforma della dirigenza sanitaria;
che la medesima legge, inoltre, disponendo la soppressione di strumenti di verifica - gli albi degli idonei - gia' esistenti nell'ordinamento regionale, sarebbe irragionevole e quindi lesiva dell'art. 3 Cost.;
che, la Regione Puglia, nel resistere al ricorso, ha sostenuto che la soppressione degli albi regionali di cui all'art. 9 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2006 n. 25 del 2006 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale) non violerebbe i principi di trasparenza e efficienza sottesi all'art. 3 del d.lgs. n. 171 del 2016;
che la norma impugnata avrebbe abrogato solo l'istituzione dell'elenco regionale, ma non avrebbe eliminato i criteri, dettati dalle norme statali, ai quali il direttore generale deve attenersi per la nomina delle altre figure dirigenziali; rimarrebbero, infatti, applicabili i requisiti generali previsti dagli artt. 3, comma 7, e 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nonche' dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
che, nelle more del giudizio, l'art. 1 della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2019, n. 48 (Norme in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale) ha previsto, al comma 1, «l'istituzione degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo del 4 agosto 2016 n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria)»;
che, con atto pervenuto il 14 aprile 2020, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso sulla base della delibera adottata in tal senso dal Consiglio dei ministri il 6 aprile 2020.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, recante «Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)», per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione;
che, secondo il ricorrente, la legge regionale impugnata, costituita dal solo art. 1, nel prevedere la soppressione degli albi regionali degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di dirigenza sanitaria, posti dagli artt. 3 e 5 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria);
che la medesima legge, inoltre, nel disporre la soppressione di strumenti di verifica - gli albi degli idonei - gia' esistenti nell'ordinamento regionale, sarebbe irragionevole e quindi lesiva dell'art. 3 Cost.;
che, dopo l'instaurazione del giudizio, l'art. 1 della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2019, n. 48 (Norme in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale) ha previsto, al comma 1, «l'istituzione degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo del 4 agosto 2016 n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria)»;
che, con memoria depositata in prossimita' dell'udienza, la parte ricorrente, dando atto che la legge impugnata non ha avuto medio tempore applicazione, ha riconosciuto che, in considerazione dell'entrata in vigore della legge reg. Puglia n. 48 del 2019, sono venute meno le ragioni che avevano indotto all'impugnazione della legge reg. Puglia n. 8 del 2019 e ha, pertanto, dichiarato di rinunciare al ricorso;
che, pur non essendo pervenuta da parte della Regione resistente l'accettazione della rinuncia (art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), non risulta un suo contrario interesse a coltivare il giudizio e quindi si puo' dichiarare cessata la materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 286 e n. 171 del 2019, n. 94 del 2018, n. 101 del 2016, n. 263 e n. 249 del 2015).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Puglia 28 marzo 2019, n. 8, recante «Abrogazione dell'articolo 9
della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione
del Servizio sanitario regionale)», promossa dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo
comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA