Ordini e istruzioni per gli esposti del R. Spedale di S. Maria degl'Innocenti di Firenze/Avvertimenti generali

Da Wikisource.
Avvertimenti generali

../Pagamento e quantità del salario ../Osservazione IncludiIntestazione 7 agosto 2016 100% Da definire

Pagamento e quantità del salario Osservazione

[p. 22 modifica]

avvertimenti generali

I. Le Creature Lattenti si mandano a Balia in qualunque giorno dell’anno, eccettuati i festivi di intiero precetto, e tutti gli altri giorni indicati in fine dei presenti Regolamenti, bene inteso però che vengano a riceverle personalmente, e con tutte le giustificazioni già espresse in principio le stesse donne che si presumono di allevarle, nè saranno mai attese altre che sotto qualsiasi pretesto si presentino a riceverle in vece loro.

II. È sistema inalterabilissimo di non [p. 23 modifica]dare mai fuori alcuno di questi Infanti senza che abbiano prima subita la Visita quotidiana, ed anche più volte stati conosciuti per sani. Ma se a fronte di simili cautele praticate con tutto il rigore si sviluppasse in seguito nella Creatura qualche vestigio di male contagioso, la Balia sarà attenta per riportarla immediatamente allo Spedale.

III. Se alcuno ardisse con fedi falsificate, Nomi finti, fraudolenti consegne, o artificiosi ricevimenti di Creature di eludere le pie vedute dello Spedale, sarà obbligato a rimettere indilatamente la Creatura mal ritenuta, perderà ii salario che potesse competergli, e secondo la malizia, e gravità della frode verrà multato della pena pecuniaria, o afflittiva da determinarsi dal R. Governo per il canale del Commissario pro tempore di questo medesimo Istituto.

IV. Le Balie nel trasferirsi coi Neonati dallo Spedale al proprio domicilio si guarderanno dal fargli vedere a [p. 24 modifica]chiunque ne faccia loro richiesta, e qualora in questa, come in altre circostanze ardissero di entrare in relazione colle persone che potessero avere un qualche rapporto coll’Infante dato loro in consegna, senza avvisarne subito i Ministri dello Scrittoio delle Creature, perderanno tutto il Salario che potessero aver guadagnato a forma del Sovrano Rescritto del dì 1 Agosto 1844, il quale estende una egual misura anche per quelle che avessero fatto un cattivo governo dei parvuli come sopra loro affidati, quando ciò venga concludentemente a resultare dalla Visita formale di questo Ispettore Sanitario insieme coi Medici di turno.

V. Quando i Tenutari restituiscono per qualsivoglia motivo alcuno dei nostri Esposti allo Stabilimento debbono riportarne tutti i panni (conforme sarà notato particolarmente in appresso) e se la Creatura ricondotta è in età da guadagnarsi un salario, debbono [p. 25 modifica]giustificare di averla pienamente saldata. Se invece di riportarla esibiscono il documento della permuta, allora i panni debbono essere consegnati ai nuovi Balii con inventario da rendersi ostensibile anche al Luogo Pio, meno il caso che il Parroco facesse fede di averlo veduto Egli stesso. I panni debbono esser riportati anco in caso di morte della Creatura, aggiungendovi la restituzione del piombo ove era scolpito il numero della partita che la distingueva.

VI. Venendo a morte alcuno di questi Allievi, di qualunque età, o fortuna si ritrovino, senza Eredi, e senza disporre dei loro Averi, è sempre immediato Erede questo Spedale come legittimo Padre, secondo quanto è stato praticato fino dai più remoti tempi, e sanzionato quindi col Sovrano Rescritto de’ 5 Giugno 1829.

VII. Tutti quei Tenutari che avendo ricevuto un Gettatello lattante, lo avranno continuamente ritenuto presso di sè [p. 26 modifica]fino alla età di anni diciotto compiti, se Maschio, e di anni 25 parimente compiti se Femmina, e si saranno occupati di dargli una educazione Religiosa, Morale e Civile, ma di ammaestrarlo altresì in un’Arte, o Mestiere capace a procurargli una onesta sussistenza, riceveranno in ordine al Sovrano Rescritto del dì 11 Agosto 1842 e delle Istruzioni precedentemente citate del 17 Febbraio 1818 un Premio di it. Lire 58 80 per una volta tanto, il quale verrà loro corrisposto quando

1.º Dal Certificalo di un Perito dell’Arte o Mestiere opportunamente vidimato dal Gonfaloniere apparisca che il Trovatello sia divenuto capace di esercitare l’Arte, o il Mestiere medesimo in modo da provvedere alla sua sussistenza.

2.º Da altro Certificato del Parroco, e dalla così detta Fede di Specchietto resulti essere stata la condotta Morale, e Civile tanto dei Tenutari che dei Tenuti irreprensibile sotto ogni rapporto. [p. 27 modifica]

3.º Dai Tenutari, in coerenza al Sovrano Dispaccio de’ 24 Agosto 1852 sia avanzata domanda del premio nel corso di due anni computabili dal giorno in cui hanno acquistato titolo a conseguirlo, perdendo ogni diritto spirato quel termine.

4.º Ed in ultimo dopochè sia concorsa la sanzione del R. Governo alla corresponsione del premio stesso.

VIII. In seguito poi delle Sovrane Risoluzioni de’ 5 Novembre e 12 Dicembre 1846 viene provveduto al Vestiario degli Alunni di questo R. Spedale col sistema seguente:

1.º Tutte le Nutrici che prendono ed allattare i Gettatelli di questo Luogo Pio ricevono, oltre il precitato salario di Lire dieci italiane al mese, il solito Corredino di Pezze, Fasce, Berretto, e Camiciolino.

2.º Cesserà per altro qualunque consegna di vestiario appena che le Creature avranno terminato l’anno della [p. 28 modifica]allattazione; e quelle famiglie Coloniche o Artigiane comode senza figli propri che continueranno a ritenerle dopo il Latte, o ne prenderanno alcuna a Divezzo non minore di un anno, nè maggiore di anni dieci, riceveranno un aumento annuo di salario in it. Lire 5, 04, per quelle dai due ai cinque anni inclusive, ed in it. Lire 10, 08, per le altre dai sei ai dieci anni parimente compiti con obbligo di fornirle di Vestiario fino al termine della ridetta età di anni dieci, oltre la quale proseguiranno a mantenerle, come precedentemente è stato avvertito, di vitto, alloggio, e vestito a proprie spese in riguardo al frutto maggiore che ricavano dalla loro opera.

3.º Un tal vestiario sarà decente, e comprenderà tutti gli articoli necessari a difendere il corpo umano secondo le diverse stagioni dell’anno dal capo fino all’estremità inferiori inclusive.

4.º Qualunque Tenutario il quale o spontaneamente, o per ordine dello [p. 29 modifica]Spedale vi riconducesse il proprio Tenuto in età fra i due e i dieci anni, dovrà restituirlo col completo equipaggio del vestiario mantenuto in sufficiente buon grado, e tale da servire all’uso.

5.º In caso di assoluta mancanza, o di eccessivo degradamento di alcuno degli articoli che compongono il vestiario occorrente all’oggetto indicato all’Art. III. i Tenutari incorreranno nella perdita di tutto o parte del Salario non riscosso, il quale sarà a cura dello Spedale erogato nell’equipaggiare convenientemente il Gettatello.

IX. E finalmente si avverte che lo Spedale per il raccoglimento degli Esposti sta aperto in ciascuna ora, e giorno dell’anno: ma per il pagamento dei Salari, Consegne, o Permute di Creature, Scritte Matrimoniali, e quant’altro potesse avere relazione al movimento economico delle Creature medesime, sono esclusi tutti i giorni Festivi d’intero precetto, il Giovedì Grasso, gli ultimi [p. 30 modifica]due giorni del Carnevale, il Giovedì, ed il Venerdì della Settimana Santa, egualmentechè tutti gli altri tempi nei quali stanno chiusi gli Uffizi Pubblici.