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I. In tutti i giorni festivi designati dal nostro Sinodo, dovrà farsi dai Parrochi in modo veramente adattato all’intelligenza, ed al maggior profitto dei Popoli la Spiegazione Evangelica; nè questa potrà omettersi qualora si celebri o nella propria Chiesa, o in quelle limitrofe qualche Festività. E per quello riguarda i Turni, è nostra indeclinabile intenzione, che debba starsi rigorosamente a quanto viene prescritto dal Sinodo Cap. 39. Art. 14: De Parochis etc. come viene anche rammentato e prescritto dalla Circolare dell’immediato nostro Predecessore Monsignor Torello Pierazzi, del 12 Ottobre 1840. Ed affinché cotal Legge non venga ad eludersi, intendiamo, che dove sono obbligate due Messe, non si possa o dal Parroco, o dal Cappellano lasciare nei predetti giorni di celebrare nella Chiesa propria, col pretesto che basti in essa una sola Messa, quando corrono le Feste cui si è dato il titolo di Turno; ma vogliamo che ambedue dette Messe debbano celebrarsi dove sono obbligate.

II. E siccome dove sono stabilmente due Messe, buona parte della Popolazione, non intervenendo alla Messa Parrocchiale, resterebbe priva del pascolo della divina parola, mezzo tanto importante per la istruzione Religiosa, perciò vogliamo rinnuovato, in quanto occorra, il prescritto del precitato nostro Antecessore Monsignor Pierazzi nella predetta Circolore del 12 Ottobre 1840, dove ad ogni Cappellano o Uffiziante è ingiunto l’obbligo di leggere una Spiegazione Evangelica nei giorni Festivi, (salve lo eccezioni contenute nella enunciata Circolare in riguardo di alcune Chiese) servendosi a tal’uopo di qualche Autore veramente accreditato da concertarsi col Parroco; della quale Spiegazione Evangelica, vogliamo egualmente che sia mantenuto in vigore il sistema già prescritto per quegli Oratorj Pubblici, nei quali venga stabilmente nei dì Festivi celebrata, la santa Messa; fermo stante negli stessi Oratorj anco l’insegnamento della Dottrina Cristiana.

III. Tutti i Pastori di anime dovranno impreteribilmente fare nei giorni festivi le Istruzioni catechistiche; le quali ognun vede essere della somma importanza, affinchè i Popoli vengano ammaestrati in modo da poter conoscere, e praticare quanto alla Dottrina Cristiana appartiene, ed all’occorrenza render cagione della lor Fede: al qual proposito intendiamo rinnovellata l’ingiunzione, che ne faceva con apposita Circolare il prelodato Monsignor Pierazzi.

IV. Per ciò che riguarda poi le Conferenze prescritte per la soluzione dei Casi di coscenza, siamo costretti a dichiarare essere l’animo nostro non lievemente addolorato per essere tornate inutili, almeno in varj Luoghi della nostra Diocesi, le esortazioni, e le ingiunzioni da Noi a tal’uopo fatte più volte; e non potendo permettere che si tralasci una pratica di tanta utilità, intendiamo rinnovare l'ingiunzione con tanto rigore, che ne resti responsabile davanti a Dio la coscenza di tutti quelli che tenuti sono alle dette Conferenze.

V. Se una Comunione fatta colle debite disposizioni è atta a santificare un’anima: e se al contrario si trangugia, al dire dell’Apostolo, la propria condanna chi reo di colpa grave scientemente osa cibarsi delle Carni Sacrosante dell’Agnello Divino, chiaro si scorge quanto sia necessario per ogni Sacerdote che provi se stesso prima della celebrazione dei Santi Misteri, per vedere se monda almeno da grave reato abbia la coscenza, onde non trovi la morte ove si appresta il pascolo della vita: anzi siccome purissimi esser devono i Ministri dell’Altare, perciò Noi esortiamo nel Signore tutti i Sacerdoti a presentarsi almeno una volta per settimana al Sacro Tribunale di Penitenza, come saviamente insinua il nostro Sinodo, per ivi maggiormente mondarsi in quel Lavacro Salutare; ed ingiungiamo ai medesimi di fare la preparazione, ed il dovuto rendimento di gra-