Pagina:Alfredo Dini Relazione intorno al funzionamento 1898.djvu/39

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Art. 28. — È proibito ed espressamente vietato ad ogni individuo del Corpo di prender denaro, compenso o donativo da qualsiasi persona e per qualsiasi pretesto, in occasione d'incendio o di altri servizi.

Art. 29. — È inoltre proibito l'avanzar domande all'autorità Municipale per compensi e gratificazioni straordinarie per qualsiasi titolo, compresi anche maggiori servizi in occasione d'incendio, essendo a ciò provveduto dalla tabella delle retribuzioni di questo regolamento.

Art. 30. — Qualunque persona appartenente al Corpo dei Pompieri, dovrà riportare il permesso dal comandante ogni qual volta vorrà assentarsi dal paese per più di 3 giorni.

Art. 31. — Le pene da applicarsi al Corpo dei Pompieri sono le seguenti:

a) ammonizione verbale in tempo di manovra, con annotamento al registro di matricola fatta dal comandante.

b) multe da L. 0,50 a L. 5, inflitte dal comandante;

c) sospensione temporanea, fatta dal comandante;

d) degradazione e rimprovero solenne dal consiglio di disciplina;

e) espulsione fatta dal consiglio di disciplina.

Art. 32. — Se un pompiere di rendesse colpevole di reato portante pena correzionale o criminale si considera per il fatto stesso espulso dal Corpo.

L'espulsione potrà inoltre applicarsi:

1) ai quei pompieri che si fossero resi colpevoli di reati punibili in via ordinaria con pene di polizia;

2) a coloro che appena ricevuto avviso d'incendio non vi accorreranno immediatamente;

3) a chiunque si fosse abbandonato ad ubriachezza anche causale ma recidiva in tempo di servizio; ed abituale fuori di servizio;

4) a coloro che si fossero resi istigatori alla disobbedienza ed inosservanza della disciplina.

5) a coloro infine che si mostrassero ostinatamente recidivi nelle mancanze, punibili con le minori pene, o che si fossero dati ad una vita scostumata ed oziosa, che valesse ad alienare da loro la pubblica stima.