Pagina:Alfredo Dini Relazione intorno al funzionamento 1898.djvu/38

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strettamente obbligati ad intervenire a tutte le dette esercitazioni. Non meno di una volta in ogni anno dovrà darsi luogo ad una manovra in pubblico, nei luoghi, giorni ed ore che verranno destinati dal Consiglio di disciplina.

Art. 20. — Il pulimento e la conservazione in buon ordine di tutte le macchine e dei relativi attrezzi, è obbligo dei pompieri; spetta al comandante, al quale è affidata la custodia del magazzino e delle macchine, di curarne l'adempimento.

Il pulimento delle macchine dovrà aver luogo sempre dopo le manovre, dopo gl'incendi ed ogni altra volta che il comandante lo crederà necessario.

Art. 21. — È in facoltà del Sindaco ordinare ogni altro straordinario servizio di tutto o parte del corpo in conformità del disposto dell'art. 3 del presente regolamento.


Capo III. — Disciplina


Art. 22. — Ciascun individuo del corpo sarà tenuto alla subordinazione ed al rispetto verso ogni altro individuo di grado a lui superiore, od a cui spettasse anche a parità di grado il comando nei vari e speciali servizi. Dovrà quindi prestare un'obbedienza passiva ed una precisa esecuzione a qualunque ordine d'ufficio che da quello gli verrà dato.

Art. 23. — Ogni pompiere, anche graduato, non potrà mai usare modi sconvenevoli per qualsiasi ragione nè verso gli eguali nè verso gl'inferiori.

Art. 24. — Le domande, i reclami etc., che in ogni individuo del corpo dei pompieri vorrà indirizzare al Consiglio di disciplina, dovranno esser trasmessi a mezzo del comando del corpo.

Art. 25. — I graduati in servizio sono responsabili di tutte le mancanze che si commettono dai loro subalterni.

Art. 26. — Ciascun pompiere oltre all'essere responsabile del proprio vestiario sarà soggetto ancora a punizioni, non esclusa la ritenuta degli utili, quando non la mantenga nel voluto grado di decenza e di polizia.

Art. 27. — In ogni caso d'incendio tutti i pompieri sono strettamente obbligati ad accorrere con ogni prontezza e sollecitudine, non potendo esonerarli dalla responsabilità dell'inadempimento di questo dovere, che una provata assoluta impossibilità od invincibile impedimento.