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108- Simone Aliprandi - Apriti standard! www.standardaperti.it - www.aliprandi.org
validate a livello internazionale liberamente disponibili e documentate in modo completo;
m) interoperabilità: la capacità dei sistemi informativi, anche eterogenei, di interagire, condividere, scambiare e utilizzare dati e programmi informatici;
o) neutralità delle reti: una rete in cui tutti i servizi sono accessibili a tutti gli utenti allo stesso modo ed hanno lo stesso trattamento con una logica del “massimo sforzo”, ovvero una rete in cui l’operatore non eserciti alcuna forma di discriminazione: da una parte, sui contenuti e sui servizi su di essa veicolati e, dall’altra, sugli utenti;
p) neutralità tecnologica: la condizione che non impone l’uso di una particolare tecnologia, che non discrimina tra diverse tecnologie e che permette di adottare provvedimenti e promuovere servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;
s) pluralismo informatico: l’insieme di condizioni che garantiscono libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando ogni barriera dovuta a diversità di standard.


Inoltre, ai fini della nostra analisi assume un certo rilievo l’articolo 9 intitolato “Archivi e documenti della Pubblica amministrazione”:

1. I dati contenuti negli archivi elettronici utilizzati dagli uffici delle amministrazioni pubbliche sono conservati in formati standard e liberamente accessibili dai soggetti autorizzati senza vincoli all’utilizzo di specifici programmi. L’estrazione dei dati dall’archivio e il trasferimento su altro archivio non sono soggetti a limitazioni tecniche derivanti da licenze, brevetti, copyright o marchi registrati.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono l’archiviazione dei documenti in formato digitale con modalità che consentono la conservazione e la conoscibilità nel tempo.
13. L’importante ruolo della legislazione regionale

Con la riforma del Titolo quinto della Costituzione avvenuta nel 2001 è stato attribuito un vero e proprio potere legislativo alle regioni, le quali possono emettere leggi a vigenza regionale su un ampio spettro di materie.1

In esercizio di questi nuovi poteri, sono molte le regioni che hanno scelto di regolamentare con legge regionale anche aspetti relativi all’informatizzazione delle pubbliche amministrazioni e più nello specifico all’utilizzo di soluzioni tecnologiche aperte e interoperabili.

  1. Sulla suddivisione di competenze fra Stato, Regioni ed Enti locali si veda più specificamente l’art. 117 della Costituzione.