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94 i porti della maremma senese

ciare o recare le loro marcantie, existenti le dette mercantie sopra al predetto ponte, o vero in altra parte del contado o distrecto di Siena; sia tenuto el Comune di Siena a fare la menda delle dette mercantie e cose le quali fussero state tolte o robbate, a colui a coloro de’ quali fussero state robbate o tolte: sì empertanto et in quanto della tale robbaria o tolta o rapina apparisse per testimoni o vero per testimonio di vera lectera, o vero per giuramento di coloro e’ quali così et in tale modo saranno stati dannificati. E ancora della stima delle dette cose, le quali fussero state tolte, appaia per li detti modi o alcuno dessi. Salvo et inteso, che se si dicesse per li detti Catelani èssare stati robbati denari uvero pecunia numerata o vero altre cose o mercantie; en quello caso, enanzi che per lo detto Comune di Siena si faccia la menda di tali denari o vgro pecunia o cose, debba apparire di tale robbaria o tolta o rapina che si dicesse, della quantità di tale pecunia o vero denari o cose, per giuramento si dica per quello cotale testimonio, che potesse essere el danno di quello cotale che fusse stato robbato; et eanco per giuramento di due loro proposti da elèggiare di tre mesi in tre mesi, uficiali de’ detti Catelani, e’ quali giurino esso et tale danno essere stato ricevuto, et così crédare per quello cotale diceate avere tale danno sostenuto, sia così vero. Et anco giurino quelli colali mercatanti electi a rèndare testimonio, la detta robbaria none apartenere a loro cavelle, et né utile né danno. Et in quello caso che si cognoscesse a’ loro pertenere, elegcinsi altri en luogo di cotali mercatanti E queste cose s’oservino ove et in quanto la quantità della detta pecunia così tolta non passi la somma et quantità di trecento tìorini d’oro, o vero le cose tolte non fussero in pecunia numerata. E allora et in quello caso che la somma de’ denari o delle mercanzie o cose così tolte o robbate passasse la somma et quantità di trecento fiorini d’oro, si debba fare la menda per lo Comune di Siena. E la dichiaragione di tale cose si debba fare per li offiziali della Mercantia della città di Siena, o vero per la maggiore parte di loro ufficiali di Mercantia, e per tutt’i mercatanti e’ quali fussero ufficiali della Mercantia, vero per la maggiore parte di loro ufficiali di Mercantia, e’ quali saranno presenti a la predetta declaratione. A’ quali ufficiali della Mercantia, o vero a la maggiore parte di loro, e a tutt’i mercatanti catelani debba apertenere et apertenga la cognitione et declaratione delle dette cose robbate et di ciascheuna d’esse. La quale menda e ristitutione delie predette cose si debba fare per lo camarlengo della Bicherna del Comune di Siena, il quale per li tempi sarà, della pecunia del Comune di Siena; fatta prima tale prova e declaratione, secondo la forma di sopra scrit-