Pagina:Archivio storico italiano, serie 3, volume 12 (1870).djvu/389

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documenti 95

ta, e come di sopra si contiene. El quale pagamento e sodisfatione si debba fare e sia tenuto el detto camarlengo del Comune di Siena della Bicherna fare in quello caso et in quanto li denari o la pecunia numerata de’ predetti robbati o tolti fusse provata fra duo mesi proximi che seguissero. E fatta la detta prova delle dette cose tolte o robbate infra due mesi sequenti, si faccia et fare si debba la detta menda et ristitutione per lo detto camarlengo della Bicherna del Comune di Siena infra quatro mesi proximi che seguitaranno dal di della declaratione et prova che fusse fatta, come detto è, et di sopra si contiene. Questo sempre intendendo, che colui coloro de’ mercatanti catelani e suditi de re di Ragona, e’ quali saranno stati robbati o tale danno avaranno ricevuto o tale robbaria, sieno tenuti notificare di tale robbaria o rapina o danno che si dicesse per loro o alcuno di loro essere stato robbato nel contado o distrecto di Siena, o vero sopra al detto ponte di Talamone, alli ufficiali della Mercantia et al camarlengo della Bicherna del Comune di Siena, el detto danno avere ricevuto o essere stato fatto infra uno mese proximo che seguiterà, cominciando el mese dal dì del danno che avara ricevuto. Sì veramente che la tale menda et sodisfatione di pecunia di denari non si faccia e non si debba fare se quello cotale o quelli cotali, a’ quali fusse stata tolta robbata tale pecunia ne andassero a cavallo et none a piedi colla detta pecunia, e fussero mercatant’o compagni o fattori o patroni de’ detti mercatanti catelarii.

Ancora, non sia tenuto el Comune di Siena ala menda d’alcuna robbaria o danno che fusse fatto per alcuna compagnia o vero per qualunque persona i’ nel distrecto e contado di Siena centra persona beni de’ Catelani o subditi di misser lo re di Ragona, sì e in quanto compagnia o gente d’arme inimica fusse nel contado o distrecto di Siena. E questo s’intenda in quanto sia notirtcato a’ detti mercatanti catelani apresso alla loro loggia nella città di Siena, come la detta compagnia o compagnie o gente d’arme inimica del Comune di Siena fussero nelle parti d’Arezzo o di Fiorenza o nelle parti di Volterra o presso a la città di Siena a vinti miglia meno, nelle altre parti presso a’ confini del contado di Siena, che e’ detti mercatanti catelani non debbiano le loro mercantie o cose fare recare per lo contado o distretto di Siena, conciosia cosa che si tema et si dubiti della gente dell’arme inimica al Comune di Siena, et che si creda che sì tale gente fussero per fare danno sul contado di Siena; e publicamente sia fatto bandire per la città di Siena, che ogni persona esgombri tuttu1 cose da

  1. Così per tutte.