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rassegna bibliografica 171

L. Zdekauer. Il Constituto del Placito del Comune di Siena ora per la prima volta pubblicato – Prima parte. - Siena, Torrini, 1890. - In 8.° di pp. 60.

Studi sul documento privato italiano nei secoli X, XI e XII. – Prima parte. - Ivi, 1890. - In 8." di pp. 64.

Di questi due importanti opuscoli dell’egregio professore senese diamo una succinta notizia: intanto che dell’uno e dell’altro l’Autore sta apparecchiando (e lo aspettiamo con desiderio) il compimento.

Lo statuto dei Consoli del Placito di Siena è (dice lo Zdekauer) «uno dei documenti più antichi e forse il più antico della costituzione senese per quel che riguarda la legislazione autonoma del Comune». Il codice che lo contiene (membr., di ce. 16, nel R. Archìvio di Stato di Siena) è scritto non prima del 1294, con una giunta del 1308. Ma, seguita a dire lo Zd., «lo Statuto risale al secolo XII, e varie rubriche sue portano la data del Cento». Su questa assegnazione di data peraltro bisogna intendersi. Nel determinare la data di uno statuto ci sono due termini: il terminus a quo, della prima formazione e progressiva elaborazione della materia in esso contenuta, e il terminus ad quem, che è quello dell’edizione definitiva dello statuto stesso, ossia della formazione del codice che lo contiene. Ora nello statuto edito dallo Zd. noi troviamo queste date del Millecento:

Rub. xii. In quo possit succedere mater vel avus maternus filiis vel nepotibus. An. 1190.

xxxviiii. De hiis que fiunt in fraude creditoris. An. 1190.

lii. De dominis ex contractu servorum non conveniendis. An. 1194.

Tutti gli altri capitoli sono senza data o con date del secolo XIII, dal 1212 al 1297. Ciò posto, se ne deduce che lo statuto ha cominciato a formarsi negli ultimi del secolo XII, ha avuto un’elaborazione nel corso del secolo XIII, e finalmente un’edizione definitiva (che è quella del codice senese ora pubblicato) tra il 1297 e il 1306.

Lo Zd. pubblica l’intero testo dello statuto, che è di 86 capitoli, e vi premette una preAizione nella quale, dopo avere descritto il codice, dichiara le norme con cui, a utilità degli studiosi, gli statuti medievali dovrebbero pubblicarsi e illustrarsi. E in queste norme conveniamo pienamente col valente editore: conveniamo, che l’importanza di uno statuto non si misura dalla grandezza o piccolezza del Comune a cui appartiene, ma dal maggiore o minore contributo che esso reca alla storia del diritto; conveniamo che