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delle pievi di bono e di condino nel trentino 17

delle ville (es. Roncone) o un nome speciale (es. Torra); come più tardi, alcune ville si staccavano dalle altre e formavano un nuovo comune (Lardaro). La Pieve va così a perdere di importanza, sia dal lato religioso, per l’istituirsi di nuove chiese nei villaggi più lontani, sia dal lato politico e amministrativo. Sotto questo aspetto però, non tanto quanto si potrebbe credere: giacchè nei rapporti colla autorità sovrana assai raramente appaiono i Comuni; le imposte si fissavano per le Pievi, lasciando poi agli ufficiali di queste di farne la distribuzione per le ville, e negli Statuti Giudicariesi del 1290 (doc. XXXIII) in mezzo a una grande confusione nelle denominazioni topografiche, si capisce che le Comunità non erano quasi affatto considerate, che tra lo Pieve e la Villa non era alcun istituto intermedio, e che infine tutte le attribuzioni del Comune si ascrivevano alla Pieve. Infatti vi si parla della Comunitas Plebis, designazione che si trova del resto altre volte, fra le quali noteremo quella che ci è data da una carta del 1221 (doc. Vili), dove è ricordato un Maiavacca di Paone, sindico Comunis Boni a Riveglero in zusum; l’altra del 1239 (doc. X) nella quale compare Giovanni Benni, procuratore Comunitatis Plebis de Condino; l’altra del 1278 (doc. XVIIl) che accenna a Benvenuto Conte, di Paone, rappresentante Comunitatis de Bono, e finalmente il documento, già citato, del 1335 (LXIV) nel quale si parla di Albertino Setillo, che tratta presso il Vescovo a nome degli uomini Comunitatis et Universitatis tolius Plebatus Boni. In generale nelle relazioni esterne la Pieve si sostituisce ai Comuni, anche in tempi assai più recenti di quelli di cui trattiamo, anche quando non sussistevano più le cause che potevano tenere unite le Comunità di una Pieve, cioè i possessi territoriali indivisi. Avremo occasione di occuparci di questi fra breve; ora osserveremo solo che per i vari interessi comuni a tutta la Pieve, continuavano ancora le assemblee generali delle Parrocchie, delle quali qualche esempio ci è rimasto anche nelle nostre carte; e continuava la carica del sindaco generale della Pieve, che aveva una autorità attribuitagli forse più dal potere sovrano che dal popolo. Egli era qualche cosa di intermedio tra il Vicario vescovile e il popolo, decideva di certe piccole questioni di possessi e di diritti fra i vicini, ratificava le convenzioni che intervenivano fra le Comunità, interponeva la sua autorità agli atti che interessavano