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delle pievi di bono e di condino nel trentino 33

ciate dagli arbitri nelle questioni che insorgevano tra villaggio e villaggio. Maggiore e meglio definito era il loro potere nel governo interno della cosa pubblica. Spettava ai consoli di fare eseguire e rispettare le norme stabilite dall’assemblea comunale, di curare il mantenimento e la costruzione delle vie, dei ponti, degli argini, di tutti quei lavori insomma che venivano determinati dai vicini; dovevano provvedere alla igiene pubblica: e, quanto ai terreni, fissare ogni anno i gazi comunali, stimare con l’aiuto dei consiglieri le terre che venissero offerte in vendita alla Comunità, e, almeno a Daone, giudicare di tutte le liti che potessero sorgere per ragioni di possessi fondiari. Avevano ai loro ordini i campari e i saltari, che custodivano le campagne e levavano i pegni ai trasgressori delle regole comunali; un notaio per tenere i registri della Comunità e il precone o nunzio. Altro importante ufficio dei consoli era quello dello scomparto e della riscossione delle collette, delle quali dovevano rendere conto otto giorni dopo l’esazione: e allo stesso modo pervenivano alle loro mani tutte le multe che fossero state imposte al contravventori degli statuti, delle quali dovevano rendere ragione due volte l’anno, cioè a S. Giovanni e a Natale. A Daone poi i vicini, cum nimis stent a foro longe, concessero nel 1304 ai loro consoli l’autorità di giudicare di tutte le cause civili per un valore che non superasse i venti soldi veronesi. Perchè poi potessero esercitare il loro ufficio con maggiore dignità e indipendenza, già nel succitati Statuti del 1290 si stabilirono varie pene contro coloro che non avessero fatto ambasciate per loro ordine, che li avessero ingiuriati e che si fossero in fine opposti al pagamento delle imposte o delle multe. Gli Statuti di Daone ordinarono che quando qualche vicino non avesse voluto pagare il pegno e avesse obbligato i consoli ad andare a prenderselo personalmente, questo si raddoppiasse, mentre per l’opposizione al saltaro la multa non aumentava che d’un terzo. Erano pure puniti coloro che si fossero rifiutati di giurare i precetti dei consoli e di andare, per loro incarico, a fare qualche oppignoramento. Disposizioni simili si riscontrano nei vecchi Statuti di Condino, secondo i quali chi, dopo di avere negato il pegno ai guardiani e dopo che questo fosse stato raddoppiato, non avesse ancora soddisfatto al suo debito, poteva essere posto dai consoli al bando del Comune. L’ufficio consolare non era tuttavia gratuito; gli