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Pagina:Archivio storico italiano, serie 5, volume 7 (1891).djvu/8

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IV atti della r. deputazione


Il Consiglio direttivo, essendo stato richiesto dal Ministero, con lettera del 15 febbraio 1890, di dare il suo parere sul proposto provvedimento, nell’adunanza del 17 marzo, vi diede la propria adesione; ma in pari tempo credette opportuno, in tesi generale, di esprimere il voto, che la creazione di nuove Deputazioni Reali, e lo smembramento e il riordinamento di quelle già esistenti, si facciano con criteri bene e ragionevolmente stabiliti, non per solo compiacimento ad interessi locali; contemperando, cioè, le ragioni storiche regionali col fine nazionale degli studi; e curando, che, mentre si moltiplicano gli enti (e conseguentemente le spese sul Bilancio dello Stato), non s’incorra il pericolo di diminuire e disordinare il lavoro. Di ciò fu data comunicazione al Ministero con lettera della Presidenza del dì 19 marzo.

Riferiamo qui il testo del decreto d’istituzione della Deputazione Marchigiana, che ha il num. 6786 (Serie 3.a) nella Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno:

Umberto I ec. Veduto il r. decreto 27 novembre 1862, n. 1003, che istituisce una Deputazione sopra gli studii di storia patria per le provincie toscane e per l’Umbria;

Veduto il r. decreto 19 luglio 1863, n. 1375, che alla detta Deputazione aggiunge le provincie delle Marche;

Veduto il regolamento della R Deputazione di storia patria per le provincie della Toscana, dell’Umbria e delle Marche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. E istituita per le provincie delle Marche una speciale Deputazione col titolo di Regia Deputazione sopra gli studii di storia patria pelle Provincie delle Marche, e con sede in Ancona.

Art. 2. Essa avrà per iscopo di raccogliere, scegliere e pubblicare per mezzo della stampa, storie, cronache, statuti, documenti diplomatici ed altre carte, che siano di capitale importanza all’illustrazione della storia civile, militare, giuridica ed economica di quelle provincie e della loro storia artistica.

Art. 3. La R. Deputazione di storia patria per le provincie delle Marche dipenderà immediatamente dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 4. La Deputazione predetta avrà un presidente, un vicepresidente ed un segretario-economo, che saranno per la prima volta nominati da Noi. In seguito saranno eletti dalla Deputazione, e la loro elezione sarà approvata con decreto reale.

Le stesse norme saranno seguite per le nomine dei soci.

Art. 5. E abrogato il regio decreto 19 luglio 1863, n. 1375, e qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo ec.

Dato a Roma, addi 30 marzo 1890.


UMBERTO.


V.* Il guardasigilli: Zanardelli.            P. Boselli.