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104 Dei Delitti

delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizj particolari e che il far vedere agli uomini, che si possono perdonare i delitti, o che la pena non ne è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell’impunità, è un far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate sieno piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d’impunità? Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse ne’ casi particolari; ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore: saggio architetto, faccia sorgere il suo edificio sulla base dell’amor proprio, e l’interesse generale sia il risultato degl'interessi di ciascuno; e non sarà costretto con leggi parziali, e con rimedj tumultuosi, a separare ad ogni