Pagina:Beccaria - Dei delitti e delle pene, 1780.djvu/162

Da Wikisource.
128 Dei Delitti

non è la misura delle pene, ma il pubblico danno tanto maggiore quanto è fatto da chi è più favorito; che l’uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascuno individuo; che l’infamia di una famiglia può esser tolta dal sovrano con dimostrazioni pubbliche di benevolenza all’innocente famiglia del reo. E chi non sa che le sensibili formalità tengono luogo di ragioni al credulo ed ammiratore popolo?





§. X X V I I I.


Ingiurie.


Le ingiurie personali, e contrarie all’onore, cioè a quella giusta porzione di suffragj, che un cittadino ha diritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll’infamia.

Vi è una contraddizione notabile fralle leggi civili, gelose custodi, più d’ogni altra cosa, del corpo e dei