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140 Dei Delitti

tori le persone dei debitori falliti. Ma io credo importante il distinguere il fallito doloso, dal fallito innocente. Il primo dovrebbe esser punito coll’istessa pena, che è assegnata ai falsificatori delle monete; poiché il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni de’ cittadini, non è maggior delitto, che il falsificare le obbligazioni stesse. Ma il fallito innocente, ma colui che, dopo un rigoroso esame, ha provato innanzi a’ suoi giudici, che, o l’altrui malizia, o l'altrui disgrazia, o vicende inevitabili dalla prudenza umana, lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell’unico e tristo bene che gli avanza di una nuda libertà, a provare le angosce de’ colpevoli, e, colla disperazione della probità oppressa, a pentirsi forse di quella innocenza colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi, che non era in sua balìa di non offendere;