Pagina:Beccaria - Dei delitti e delle pene, 1780.djvu/79

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e delle Pene. 45

gli fu accordata. Quale è dunque il diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo, o incerto. Se certo, non gli conviene altra pena, che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del reo: se è incerto, non devesi tormentare un innocente, perchè tale è, secondo le leggi, un uomo, i di cui delitti non sono provati.

Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell’uso esercita su i rei e su gl'innocenti? Egli è importante che ogni delitto palese non rimanga impunito; ma è inutile che si sveli chi abbia commesso un delitto che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v’è rimedio, non può esser punito dalla società politi-