Pagina:Beccaria - Dei delitti e delle pene, 1780.djvu/95

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e delle Pene. 61

minori, scemandosi la probabilità del reo, deve crescere il tempo dell’esame; e scemandosi il danno dell’impunità, deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tale distinzione di delitti in due classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell’impunità, quanto cresce la probabilità del delitto. Riflettasi

che un accusato, di cui non consti nè l’innocenza, nè la reità, benchè liberato per mancanza di prove, può soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura e a nuovi esami, se emanano nuovi indizj indicati dalla legge, finchè non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento, che sembrami opportuno per difendere e la sicurezza e la libertà de’ sudditi, essendo troppo facile che l’una non sia favorita a spese dell’altra, cosicchè questi due beni, che formano l’inalienabile ed ugual patrimonio di ogni cittadino, non sieno protetti e custoditi, l’uno dall’aperto o


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