Pagina:Beccaria - Opere, Milano, 1821.djvu/156

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70 dei delitti

Il lungo ritardo non produce altro effetto che di sempre più disgiungere queste due idee; e quantunque faccia impressione il castigo di un delitto, la fa meno come castigo, che come spettacolo, e non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori l’orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena.

Un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre più l’importante connessione tra il misfatto e la pena; cioè, che questa sia conforme quanto più si possa alla natura del delitto. Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto che dev’essere tra la spinta al delitto, e la ripercussione della pena, cioè che questa allontani e conduca l’animo ad un fine opposto di quello, per dove cerca d’incamminarlo la seducente idea della infrazione della legge.

Sogliono i rei di delitti più leggieri essere puniti o nella oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana e però quasi inutile schiavitù, a nazioni che non hanno offeso. Se gli uomini non s’inducono in un momento a commettere i più gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto sarà considerata dalla maggior parte come straniera ed impossibile ad accadere; ma la pubblica pena dei delitti più leggieri, ed a’ quali l’animo è più vicino, farà una impressione che, distogliendolo da questi, lo allontani vie più da quelli. Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro ed ai delitti nella forza, ma anche nel modo d’infliggerle.