Pagina:Beccaria - Opere, Milano, 1821.djvu/157

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e delle pene 71

§ XX.

Certezza ed infallibilità delle pene. Grazie.

Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che per essere un’utile virtù dev’essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza della impunità; perchè i mali anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l’idea dei maggiori, massimamente quando l’impunità, che l’avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza.

Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto, quando la parte offesa lo perdoni: atto conforme alla beneficenza ed alla umanità, ma contrario al ben pubblico; quasi che un cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell’esempio, come può condonare il risarcimento dell’offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutt’i cittadini, o del sovrano. Egli non può che rinunziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.

A misura che le pene divengono più dolci,