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Pagina:Bernardino da Siena - Prediche volgari I.djvu/386

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e grande faccienda, ora ella è levata via con pena gran- dissima . Anco de balli die essi facevano a certa festa^ anco so’ levati via l E1 biastemiare Idio tanto brutta- mente et i santi, anco T liaimo levato via, e sapete che quella città di questo era più infetta che niun’ altra ; e come era più brutta, così è ora più netta, con perse- veranzia, pero che hanno poste gravissime pene. Di giuoco non pare che mai vi fusse; io vi parlo di quello che si vede. Non dico cosi di voi, chè voi m’ avete così in- gannato, come popolo eh’ io bazicasse mai. Ma sapete che? Fate ragione eh io non ci venni 1’ altra volta: ma ben fate ragione eh io ci so’ ora. A casa. Hai tu veduto quando uno è turbato cor uno altro ? Sai come elli se li dimostra ? Elli se li dimostra col grugno 5 vedi, così Così ci fa Idio a noi per essere ritornati a tanti disordini e a tante dissoluzioni. E diceci: Eaheo adversum te : _ Io ^ Questa battaglia 0 giostra peragioa ha pur ricordato nella citata Piedica qua ita (pag*. 97 e nota 2). Una descrizione bellissima se ne legg’e nel Campani, Historm Bracìm, Lib. IV, che sta nel Voi. XIX degli Scriptores Ber. Itnhc. del Muratori. Fu riferita dal Sismoadi quasi tradotta nel cap. 62 della Storta delle Repubhliclie Italiane. Questa celebre litomachia perugina, ristabilita nel 1416 da Eraccio da Montone, fu soppressa nove anni dopo a pei suasione del nostro fra Bernardino: iit^terendo doctrinae fiatì ts Bernardini de Senis Ordinis Minorum. Queste parole son tolte al pioemie dei così detti Statuta S. Bernard’ni, approvati il 4 novembre 142o dal Consiglio dei camarlenghi delle Arti perugine. Alla cortesia e dot- trina del eh prof. Adamo Rossi, che queste notizie mi favori, debbo ancora una copia della rubr. 12 dei predetti Statuti, concernente al divieto della citata giostra. La rubrica porta il titolo : De prelio non fiendo. 2 Le danze in Chiesa, residuo di costami pagani, durarono in alcunq tene della loscana quasi per tutto il sec. decimoquinto, verso la cui fine ^si trovano disposizioni che le vietavano. Lo Statuto di Cana, piccola terra della maremma senese, compilato nel 1423, ha un cap. intitolato : «Che non SI possi ballare nè cantare in Siena.» Sarebbe facile trovare altri esempi di simili disposizioni anche in Statuti di altre parti d’ Italia. 3 Accompagna il discorso coll’arricciare il viso, come fa colui ^’he sente o vede cosa che gli dispiace 0 T offende.