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Pagina:Bernardino da Siena - Prediche volgari III.djvu/78

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e’ pòvari de la terra; —• che così li straccia e tritola come fa la macina del molino. Donde è detto molares se non da questi massellari che noi aviamo in boca? 0 cittadini, non voliate fare strazio V uno dell’ altro; e se voi vi fate male fra voi, chi credete che vi faccia bene? Deh, voliate vivere come dritti cristiani e veri iigliuoli di Dio; amatevi insieme, come dien fare i buoni fratelli; e se pure ci fusse alcuni che commettessero di- scordia, lassali stare: non li seguitare, non lo’ stare a udire. Ode ne’ Proverbi di Baiamone al iij cap.: Ne aemib^ leris hominem iniustum^ Quali sono i denti de le locuste? Sono i sacomanni,, e le locuste so’ i caporali. Oh, quanti sono questi maji- giatori e disfacitori de’ pòvari! Quanti so’ di quelli che pigliano i lavoratori de la terra, faciendoli ri comparare più che e’ non possono fare! ^ Egli ce ne so’ assai che non sono vestiti come saccomanni, ma come buoni cittadini, e sempre rodono il pòvaro. Il pòvaretto non può tanto lavo- rare nè lui nè la donna nè i figliuoli, che costui non il roda anco più. E come puoi tu mai salvarti, se tu tieni questo modo? Oh, immè, o come non pensi tu che tu debbi morire? Chè la vera giustizia vorrà poi, che come tu arai fatto 1 Della schiavitù si trova menzione nelle carte sanesi dal secolo xii a tutto il secolo XY, e notevole poi è la legge de’ 21 ottobre 1356, promul- gata per provvedere al difetto di servi e serve, che lamenta vasi nella città e più particolarmente nel contado. Si comminarono con quella leg-ge pene severe a chi favorisse la fuga di uno schiavo o di una schiava; si diedero norme pe’figli nati da schiave, i quali dovevan seguire la condizione del padre, denunciato dalla schiava con la fede di due probi testimoni. E ad, evitar frodi nelle vendite degli schiavi fu ordinato che i Quattro Prov- veditori del Comune tenessero un registro di tutti gli schiavi, per no- tarvi gli acquisti e le vendite, e il nome dello schiavo o della schiava, ei segni, la dimora e il prezzo. Gli schiavi venuti dalle parti degli Infedeli, appena giunti nella città o nel contado, dovevano esser fatti cri- stiani {Ardi, di Stato in Siena, Statuti, n.e 31-, a c. 11).