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Pagina:Bianchi-Giovini - Biografia di Frà Paolo Sarpi, vol.1, Zurigo, 1846.djvu/132

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124 capo vii.

nato se ne querelò, mandò sul luogo alcune galere a tutela delle ragioni pubbliche e di quelle de’ sudditi, e infine fu composta la differenza senza deciderla, restituendosi reciprocamente i prigioni.

Ma subito dopo ne insorse un’altra più importante. I Veneziani sin da tempi antichissimi si vantavano sovrani dell’Adriatico, e in virtù di tale diritto obbligavano i vascelli che entravano in quel mare carichi di mercanzia a toccare il porto di Venezia dove pagavano una gabella. I soli Veneti essendone eccettuati, ne proveniva che potendo usare miglior mercato ne’ trasporti, tutto il commercio di quei paraggi fosse in mano loro. Era pure antico costume che i navili i quali andavano a caricar olii nella Puglia dovessero voltare direttamente a Venezia, di dove poi quella merce si diramava pel continente d’Italia. Ma i duchi di Ferrara, per tolleranza, n’erano talvolta esclusi; e le loro navi entravano direttamente per la Sacca di Goro nel territorio ferrarese. I papali vollero non solo godere la stessa tolleranza, ma mutarla in diritto: nè bastando, alcuni fecero sentire al pontefice i vantaggi risultanti al commercio de’ suoi Stati ove in Ferrara si stabilisse un emporio, il quale col tempo e colle agevolezze avrebbe potuto rivaleggiare Venezia. Perciò Clemente chiese che tutti i barcherecci papalini che entravano per la Sacca di Goro in su quel di Ferrara fossero esenti dai consueti dazi. La insolita domanda pregiudicievole al traffico de’ Veneziani, fu rigettata; e persistendo i pontificii, il senato mandò legni armati per obbligare alle solite pratiche i navigli papalini e trattare da contrab-