Pagina:Bianchi-Giovini - Biografia di Frà Paolo Sarpi, vol.1, Zurigo, 1846.djvu/195

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capo x. 187

zione restava sospesa fino a nuovo esperimento. Così in tutte le magistrature.

Il Senato o corpo esecutivo si componeva di 120 che duravano in carica un anno, ma per consuetudine confermati ogni volta dal Gran Consiglio, talchè si potevano dire a vita. A loro si aggiungevano il doge col suo consiglio, i procuratori di San Marco, il Consiglio dei Dieci, la Quaranzia criminale, gli Avogadori, i Censori, e più altre magistrature, tutti con voto deliberativo; e altre magistrature col solo voto consultivo; e infine i senatori per diritto, quali erano chi tornava da una ambasceria o dalla podesteria di Brescia, sì che il Senato sommava a presso che 300 individui. Ma la proposta, o come diciamo l’iniziativa, apparteneva al solo doge, ai suoi consiglieri e ai Savi del Consiglio.

Al Senato apparteneva tutta l’amministrazione interiore della Repubblica, e le relazioni e transazioni politiche di guerra o di pace coll’estero. Di sua elezione erano i consiglieri del doge, e varie altre magistrature, e i suoi membri erano eletti dal Maggior Consiglio.

Il doge carica a vita, magistrato supremo della Repubblica, era eletto da un corpo di 41 elettori nominati per varii scrutinii dal Gran Consiglio. Gioiva di onori infiniti e da sovrano, magnifico alloggio, stipendio appena bastevole, e benchè gli atti fossero tutti in suo nome, l’autorità era angusta al segno da non potere aprir i dispacci se non in presenza de’ consiglieri, là dove potevano essi aprirli senza di lui. Ciò nulladimeno aveva tante prerogative, che un doge fornito di capacità e di opinione