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Pagina:Bianchi-Giovini - Biografia di Frà Paolo Sarpi, vol.1, Zurigo, 1846.djvu/198

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190 capo x.

il presidente per diritto, e i suoi consiglieri, tutti con voce deliberativa; uno per lo meno degli Avogadori con voce consultiva, ma con facoltà d’interrompere o sospendere i partiti, o richiamarli ad altra magistratura. E inoltre, i segretari, ed erano quattro, i quali benchè non mettessero suffragio, essendo essi perpetui (laddove i Dieci duravano in carica 18 mesi), e a parte di tutti i secreti, e avendo in loro mano tutto l’indirizzo delle faccende che si trattavano, potevano, massime nei processi, esercitare una influenza indiretta sì, ma quasi uguale a quella di tutti gli altri. Per il che, poste le prevenzioni a parte, non esisteva ancora un tribunale giudiciario così numeroso, e che, per la qualità dei suoi membri, potesse essere più imparziale. Infatti la storia non rammenta di lui che due atti d’ingiustizia, la deposizione del doge Francesco Foscari, e le persecuzioni contro suo figlio; effetti più di odii civili che di mal talento del tribunale.

È vero che essendo egli stesso legislatore e gindice, nè obbligato a formalità di procedere, o a regola stabile di giudizi, era nella misura de’ gastighi bizzarro e arbitrario; e, come osserva il Daru, non badava tanto a soddisfare i diritti della giustizia colla punizione del reo, quanto ad atterrire col rigore della pena. Conosciuto che un delitto era degno di morte, considerava l’atrocità o le circostanze straordinarie di esso, o la qualità del reo; e considerava la specie del supplizio come una formalità indifferente alla legge ma che giova all’esempio: quindi lo stesso delitto ora puniva colla forca, ora facendo squartare, ora annegare in un