Pagina:Bianchi-Giovini - Biografia di Frà Paolo Sarpi, vol.2, Zurigo, 1847.djvu/189

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capo xxii. 181

rito era eminente e la persona profondamente esplorata, tosto dopo finite le biennali prove, purchè fosse ordinato al sacerdozio, era immediatamente ascritto fra i coadiutori spirituali; ma di solito non vi perveniva senza molte prove date nella qualità di scolaro approvato, e le altre dignità non poteva conseguirle se non dopo un lungo tirocinio di esercizi subalterni.

Quantunque espedite le biennali prove potesse il novizio essere ammesso alla professione solenne dei voti, il generale, a cui si aspettava di concederla, la concedeva rarissime volte a quelli che non fossero stati esperimentati per sei o sette anni di seguito nella classe degli scolari approvati o de’ coadiutori spirituali, e non la concedeva senza prima essersi assicurato che l’individuo non aveva speranza di eredità temporali; finchè questa speranza di ereditar beni da genitori o parenti sussisteva, era neppure ammesso nella classe de’ coadiutori, i quali quantunque facessero i voti semplici dovevano rinunciare ai loro patrimoni che diventavano della Società, e non potevano più acquistarne. Ciò era indispensabile, in primo luogo per tenere i coadiutori in una perfetta soggezione de’ professi, secondamente per conservare la eguaglianza fra loro, ed in ultimo per impedire che un coadiutore ricco del proprio non potesse corrompere per farsi strada alle dignità, crearsi un partito e versar la discordia nella Compagnia. Il che non poteva accadere negli scolari i quali, quantunque fossero opulenti e congiunti di sangue con personaggi illustri, erano tenuti in grado di pupilli, non potevano carteggiare coi loro