Pagina:Boccalini, Traiano – Ragguagli di Parnaso e scritti minori, Vol. III, 1948 – BEIC 1772693.djvu/256

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RAGGUAGLIO LXXXVI

Apollo diffinisce sin dove si stenda la giurisdizione delle leggi e quella deH’armi.

Non prima che due giorni sono fu dal collaterale di Sua Maestá diffinita la longa controversia che hanno avuta tra di loro la violenza delle [armi e le] leggi, percioché volevano le leggi che tutte le controversie, tutte le liti, tutti i dispareri che nascevano tra gli uomini fossero di loro giurisdizione e sottoposte al giudizio di esse. Per lo contrario le armi si arrogavano la sovranitá di tutte le cose e volevano essere esenti dalle leggi ; fu deciso che le leggi esercitassero l’autoritá loro e avessero imperio sopra gli uomini privati in dar censi, case, vigne e poderi, ma che le cittá, gli Stati e i regni dipendessero dal giudizio delle armi ; e fu decretato che la spada avesse l’ipoteca specialissima sopra tutti quei Stati ne’ quali essa potea, e che assai sufficientemente mostrava titolo di dominio giusto e buona scrittura di compre e di investiture negli Stati colui che monstrava arsenali e armarie di poterli occupare; e che occupar gli Stati altrui anco con qualsivoglia mancamento, non furto, ma si diceva con glorioso acquisto; fu ben detto in voce a’ prencipi che sempre si sforzassero mostrar qualche color giusto nelle cose che occupavano per non dar scandolo e mal esempio alle persone con quel violento modo di procedere; e fu comandato a Giustiniano che facesse aggiungere al paragrafo Pavonum-. «fiunt occupantis».