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di forme sostanziali, il Tribunale supremo rimette la causa al Giudice o Tribunale che l’ha giudicata, o ad altro Giudice o Tribunale d’uguale giurisdizione. Ammettendo il ricorso per manifesta violazione di legge, rimette la cause ad una delle sezioni del Tribunale di appello di Roma, che non l’abbia giudicata.
24. Se quest’ultimo Tribunale revoca o riforma la cosa giudicata, in vece delle disposizioni del §. 1033, avrà luogo il reclamo a termini del §. 997.
25. Tutte le Cause civili e criminali avanti qualsivoglia Giudice o Tribunale di qualunque grado, somma e materia saranno proposte e discusse alla pubblica udienza, ove sarà anche pronunziata la sentenza o decisione.
26. Avanti il Tribunale di appello di Roma, per le materie sì civili che criminali, si procederà colle forme e prescrizioni ora vigenti presso gli altri Tribunali di appello della Repubblica.
27. Avanti il Tribunale supremo, la citazione che in seguito di ricorso si rinnova al procuratore, e tutte le citazioni incidenti e successive saranno lette alla pubblica udienza.
28. Nelle cause minori ed incidenti, il medesimo giudicherà sul semplice orale dibattimento. Nondimeno, esigendo il caso, potrà differire il giudizio ad altra udienza, ordinando alle parti l’estenzione d’una breve memoria sulle difficoltà da enunciarsi nel decreto di differimento. Tre giorni prima di questa udienza la medesima sarà distribuita e notificata. Potrà immediatamente definirsi la causa.