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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/133

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29. Nelle cause maggiori rimetterà la causa alla prima udienza dopo un mese.

30. Sei giorni prima della udienza le parti distribuiranno ai Giudici, e si notificheranno a vicenda, le rispettive difese. Tre giorni prima distribuiranno e si notificheranno le risposte.

31. Il Tribunale potrà nella stessa udienza pronunciare la decisione definitiva. Potrà pure, ove l’importanza lo richiedesse, differire il giudizio ad altra udienza emanando l’opinamento, nel qual caso si proporrà la causa alla prima udienza dopo venti giorni dall’intimazione del medesimo.

32. Sei giorni prima di questa nuova proposizione la parte distribuirà, e notificherà la risposta all’opinamento, e quella a di cui favore fu proferita, distribuirà, e notificherà la replica tre giorni prima.

33. La risoluzione definitiva del Tribunale appellasi decisione; la medesima si pronuncia come dagli altri Tribunali nella pubblica udienza.

34. La liquidazione delle spese si farà colle norme comuni agli altri Tribunali.

35. Il giudizio di liquidazione dei frutti, danni, interessi in ispecie in seguito della condanna proferita dal Tribunale supremo, sarà introdotto avanti il Tribunale civile di prima Istanza competente nelle azioni personali, a termini dei paragrafi 433. 434. del Regolamento giudiziario, qualunque sia la somma, benchè minore di scudi 200.

36. Nel medesimo si osserveranno le norme comuni agli altri giudizi di liquidazione di danni, ed interessi.