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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/149

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Considerato che in tal guisa è scaduto ogni termine non pur di ragione, ma di riguardo;

Considerato che in difetto dell’ammortizzazione in contante dei boni in discorso, che si sarebbe potuta fare dalle Corporazioni religiose e mani-morte, è d’uopo procedere senza indugio alla vendita dei beni ipotecati a garanzia dei medesimi.

Consideralo essere di pubblico interesse fissare norme chiare e precise per la effettuazione della vendita stessa;

Considerato che talune modalità espresse nelle Ordinanze, e nel Regolamento sopracitati meritano decisa riforma;

L'Assemblea Costituente della Repubblica Romana

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Decreta:

Art. 1. Si pongono in vendita i fondi stabili descritti negli elenchi 19 Maggio 1848, già ipotecati a sicurezza dei boni del tesoro, e quei fondi che, in virtù dell’articolo 2. dell’Ordinanza ministeriale 5 Giugno 1848, si surrogassero ai beni già ipotecati, i quali fossero soverchiamente gravati da iscrizioni a favore di particolari, escludendo per ora quelli spettanti a pii stabilimenti.

Art. 2. Il possesso e godimento delle rendite dei beni ipotecati non passerà ai compratori fino alla definitiva aggiudicazione dei beni stessi.

Art. 3. Gli oneri e gravami a favore di par-