Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 117 — |
ticolari saranno o trasferiti sopra altri beni nazionali, e stabilimenti pii, che offrano corrispon dente sicurezza, ovvero saranno tolti col rimborso del capitale e frutti.
Art. 4. I beni, che si alienano, si vendono liberi da ogni peso, da qualsiasi onere di canone, censo, e prestazione, eccetto le servitù rustiche e urbane, e le imposizioni governative. Quanto all’ipoteche di evizione che sussistessero; e non potessero togliersi, la Nazione se ne rende garante, mediante ipoteca sopra altri suoi beni.
Art. 5. Si dà la facoltà al Ministero delle Finanze di cominciare la vendita da quei ben che egli terrà di più facile alienazione, ponendosi però possibilmente di concerto cogli aspiranti alle compre i quali ottassero all’acquisto di uno stabile a preferenza di un altro.
Art. 6. Il prezzo dei beni da pagarsi dai compratori o in contanti o in boni del tesoro di qualunque serie, o in biglietti della Banca, sarà erogato nella estinzione dei boni di quella serie, che verrà estratta a sorte, indipendentemente dal pagamento dei debiti inerenti in forza d’ipoteche speciali.
Art. 7. Si deroga al disposto dell’Articolo 7 dell’Ordinanza 29 Aprile 1848, nel quale si prescrive, che il frutto dei boni della serie estratta, cessi colla data della estrazione.
Art. 8. Le offerte per la vendita dei beni in discorso si riceveranno sul prezzo di stima, diminuito di un quinto, e sulle medesime si faranno gli esperimenti di Vigesima e di Sesta,