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terminati i quali s’intenderanno definitivamente deliberati.
Art. 9. Tutte le modalità che si crederanno opportune per effettuare la vendita, cui si rifesce il presente Decreto, saranno soggetto di un Regolamento da farsi dalla Commissione cui allude l’articolo 9 dell’Ordinanza 29 Aprile 1848.
Art. 10. Sarà a diligenza del Ministero delle Finanze l’incominciare la vendita dei Beni corrispondenti ad una serie dei Boni del Tesoro nel più breve tempo possibile.
Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.
Roma 5 Marzo 1849.
I Membri del Comitato esecutivo
(98)
REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Il Comitato Esecutivo
Ordina:
1. L’Attuale dicastero della Polizia di Roma è riformato.
2. È istituita una Direzione di pubblica sicurezza per Roma la quale, ferma restando la massima della unione della medesima alla Pre-