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samento, la data, ed il numero della bolletta del versamento, la somma versata, e la Cassa Nazionale presso la quale ha avuto effetto il versamento.

Detto Stato sarà redatto in duplice copia certificata dal Computista Generale, e vidimata dal Ministro delle Finanze. Una di esse sarà rimessa alla Direzione avente l’incarico dell’impianto delle proprietà generali dello Stato, onde averla in base della estinzione del prestito sudetto al termine dello stabilito triennio sia in numerario, sia coll’assegnazione di fondi della Nazione; e l’altra sarà rimessa alla Direzione Generale del Debito Pubblico per i sottonotati effetti.

Art. 4. La Direzione del Debito Pubblico, all’appoggio dello Stato predetto, procederà colle forme consuete alla inscrizione delle rispettive partite della rendita risultante dai versamenti eseguiti sopra Registro distinto per questa categoria del Debito dello Stato, intestandole nominativamente ai tassati, che hanno eseguito, o per conto de’ quali si è fatto il versamento.

Art. 5. Dappresso la detta inscrizione la Direzione stessa emetterà i corrispondenti certificati del pari nominativi, a favore de’ tassati suddetti, contenenti la rendita annua inscritta, e la indicazione della data del versamento, la Cassa presso cui è avvenuto, ed il numero della relativa Bolletta.

Art. 6. Li predetti certificati saranno trasmessi dalla Direzione del Debito Pubblico ai Presidi delle Provincie, per esser consegnati al le parti versanti: In tal modo gli Uffici di detti