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Presidi prenderanno notizia dal risultamento degli atti da Essi praticati per la realizzazione del Prestito suddetto.

Art. 7. I nominati Ufficii ritireranno dalle parti suddette analoga ricevuta di consegna de’ suindicati certificati, e la rimetteranno alla Direzione Generale del Debito Pubblico; e coll’atto di tale consegna rimarranno di niun effetto le bollette rilasciate dalle Casse Nazionali, sulle quali perciò i Presidi, facendosele esibire dalle parti versanti, faranno annotamento della consegna avvenuta dei corrispondenti certificati del la relativa rendita.

Qualora le parti ritirassero direttamente i certificati respettivi dalla Direzione del Debito Pubblico; da questa si effettuerà il detto annotamento sulle bollette di versamento, e si darà partecipazione ai Presidi della consegna esegui ta dei certificati suddetti.

Art. 8. La rendita per uniformità di metodo sarà soddisfatta semestralmente dal primo semestre scadente al primo del prossimo Luglio, qualora il versamento della quota tassata sia stato eseguito alla stabilita scadenza; e se posteriormente, ed in epoca prossima alla scadenza semestrale, la rendita sarà pagata colla decorrenza del semestre successivo.

Il pagamento della rendita si effettuerà alle scadenze semestrali colle norme medesime, che sono in uso per le Rendite Consolidate presso quelle Casse Nazionali, che saranno designate dalle parti versanti nella petizione enunciata nel l’Articolo 1.

Art. 9. Piacendo ai creditori intestati nei