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certifcati predetti di concambiarli in Cartelle o certificati pagabili al portatore ripromessi nell’ Art. 15 del Decreto 26 Febbrajo scorso, ne faranno essi analoga istanza alla Direzione Generale del Debito Pubblico in unione dell’originale Certificato nominativo, apponendo altresì retro il medesimo analoga dichiarazione, nella quale dovranno precisare la serie de certificati pagabili al Portatore, ch’essi desiderano; quale dichiarazione, se fatta in Provincia oltre la firma del creditore intestato, dovrà essere firmata da due testimonii, e vidimata dal Preside della Provincia.

Art. 10. Li certificati pagabili al portatore saranno suddivisi in tre serie, ed avranno a lato li cupponi corrispondenti alli sei semestri, pe’ quali è pagabile la rendita; essendo stabilito nel predetto Decreto, che alla fine del triennio essa deve essere ammortizzata

la 1.ª della rendita annua di scudi 5.
la 2.ª della rendita annua di scudi 10.
la 3.ª della rendita annua di scudi 15.

Art. 11. Ove dal concambio predetto della rendita nominativa rimanesse una frazione minore degli annui scudi cinque, la Direzione del Debito Pubblico ne rilascerà a supplimento il corrispondente certificato nominativo della renditą residuale pagabile, come si è detto nel § 2 dell’Articolo 8.

Tali certificati di una rendita inferiore agli annui scudi cinque potranno essere riuniti ad altri consimili, ed anche a quelli del pari nominativi di somma maggiore, mediante atto di cessione redatto nelle forme stabilite per simili