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riunioni delle rendite Consolidate; e potranno essere concambiati in tutto come sopra in certificati pagabili al portatore.

Art. 12. Il pagamento della rendita contenuta nei certificati al portatore si effettuerà in Roma. presso la Cassa della Depositaria Generale Nazionale col ritiro dei relativi cupponi semestrali: Nulladimeno potranno essere pagati tali cupponi, o ricevuti per contante presso le Casse Nazionali delle Province, facendovi apporre retro la firma dell’esibitore; da dette Casse Provinciali poi potranno i detti cupponi essere versati per contanti nella Depositaria Generale sudetta.

Art. 13. All’epoca, in cui li detti Certificati al portatore, o quelli nominativi saranno per esser ammortizzati sia in numerario, sia coll’assegnazione di fondi della Nazione, com’è prescritto nell’Art. 15 del ricordato Decreto del 25 Febbrajo decorso, la Direzione incaricata di tale ammortizzazione ne terrà analoga scrittura, e redigerà gli atti occorrenti per l’annullamento dei nominati certificati.

Art. 14. Tale annullamento si farà al pubblico nella residenza del Ministro delle Finanze coll’assistenza del medesimo Ministro; del Capo della Direzione incaricata dell’ammortizzazione predetta; del Direttore del Debito Pubblico; e di due Consiglieri; e l’annullamento stesso si effettuerà tagliando in due parti i certificati ammortizzati, una delle quali sarà data alle fiamme, e l’altra sarà passata alla Direzione del Debito pubblico per conservarsi ad ogni buon fine, ed effetto.