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Art. 15. L’annullamento medesimo dovrà essere eseguito periodicamente, e sempre prima, che si apra il pagamento della rata della rendita di quel semestre entro il quale è avvenuta l’ammortizzazione.

Art. 16. Dell’annullamento predetto sarà redatto analogo processo verbale per mezzo di uno dei Cancellieri Civili del Ministero delle Finanze; e del verbale stesso unitamente alla porzione conservata delli certificali annullati sarà passata copia legalizzata alla Direzione Generale del Debito Pubblico, onde sulli registri relativi, presso la medesima esistenti, venga eseguita la contemporanea radiazione delle partite della rendita ammortizzata.

Art. 17. La Direzione del Debito Pubblico infine rimetterà al Ministero delle Finanze uno stato descrittivo delle partite radiate in relazione al verbale, di cui nel precedente articolo, colla dichiarazione della seguita radiazione.

Roma questo dì 21 Marzo 1849.

Il Ministro delle Finanze


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AI POPOLI

DELLA REPUBBLICA ROMANA


L’ASSEMBLEA COSTITUENTE

Il Cannone italiano, annunzio di battaglie e di riscatto, tuona di nuovo nelle pianure Lombarde. All’Armi.

Tempo è di fatti, non di parole! Le schiere