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4. Ogni contravvenzione al precedente Articolo importerebbe la nullità dell’Atto relativo, e renderebbe responsabile il contravventore, verso le parti interessate, dei danni provenienti dalla nullità.

Roma dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 10 Febbrajo 1849.

Il Ministro di Grazia e Giustizia


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REPUBBLICA ROMANA


IL MINISTERO DELL'INTERNO

In adempimento alla nuova legge sulla organizzazione dei Municipj, dovendosi col suffraggio universale eseguire la elezione di tutte le Municipali Magistrature, esistenti nella Repubblica Romana,

Ordina:


Il giorno 11 del futuro Marzo, si uniranno i Collegi Elettorali per procedere alla nomina degli individui che formeranno il Consiglio, e successivamente la Magistatura Municipale, a termini della legge indicata.

Ai Presidi ed ai Governatori è affidata la esecuzione di questa Ordinanza, provvedendo che sia nota a tutti, e prendendo tali disposizioni, che la elezione si compia secondo le norme prescritte dalla legge stessa.

Dal Ministero dell’Interno, il giorno 10 Febbrajo 1849.

Il Ministro
Carlo Armellini