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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/43

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IL COMITATO ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA ROMANA

Vista l’urgenza;

Considerando che la classe degli operaj, ed i stabilimenti d’arti e mestieri meritano sempre uno speciale riguardo;

Decreta.

1. Dal 17 corrente saranno aperti nei giorni di Sabato e Domenica, per conto del Governo, tre Officj di cambia valute, in tre diversi Rioni della città.

2. I capi d’arti e mestieri, esibendo un certificato della Presidenza Regionaria, in cui sia precisato l’importare delle mercedi settimanali che debbono per consueto pagare, potranno cambiare in moneta, o in piccoli biglietti, i Boni del tesoro non maggiori però di scudi venti, al valore nominale, compresi i frutti senza alcun agio.

3. I Presidenti Regionarj sono strettamente responsabili della realtà dell’importare del certificato, che sarà rilasciato gratis. Sarà questo esibito ai cambia valute suddetti, che lo restituiranno all’esibitore.

4. Coloro fra i Capi d’arti e mestieri, che in seguito di ciò non si prestassero a pagare in moneta, o in piccoli biglietti, i loro operaj, saranno puniti a norma delle leggi vigenti.

I Ministri provvisori delle Finanze, e di Grazia e Giustizia, sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto per la parte che li riguarda.

Roma 12 Febbrajo 1849.

F. Galeotti Ministro provv. di Grazia e Giustizia.
L. Mariani Ministro provv. delle Finanze.