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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/762

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Lo stato di cui sopra, ed il Verbale della seguita operazione sarà redatto in duplice copia: una di esse sarà rimessa al Preside della Provincia, il quale ne farà prendere annotazione dal proprio Ufficio, e quindi lo inoltrerà al Ministro delle Finanze per la Direzione centrale del Demanio. L’altra copia sarà rimessa al Preposto dell’amministrazione del Demanio del capo-Luogo prossimo del respettivo distretto per gli effetti di cui in appresso.

Art. 4.° Le funzioni del Commissario essendo limitate alle descrizioni, e verificazioni di sopra enunciate, ogni disposizione che essi fossero per dare sui Mobili, derrate e altri oggetti, non che sui debitori, o creditori de’ Conventi sono fin da ora dichiarate nulle, ed i Gonfalonieri, non che i Superiori predetti, saranno tenuti ad opporvisi.

Art. 5.° I Conventi nei quali si fossero già fatti gl’inventari in forza delle precedenti disposizioni, non sono dispensati dal prestarsi alla esecuzione della presente, ma le operazioni de’ Commissarii si limiteranno su quelle cose, che non fossero state già eseguite.

Art. 6.° I Presidi delle Province nell’inviare al Ministero delle Finanze le copie dei verbali, e gli stati suindicati, vi aggiungeranno quelle osservazioni, che essi stimeranno opportune a migliore intendimento delle cose in detti verbali e stati contenute; non che a formare una giusta idea sulla esattezza, e sicurezza delle operazioni dei Commissarii.