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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/763

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Possesso da prendersi de' beni incamerati.

Art. 7. Tutti i beni stabili, crediti, azioni, e rendite qualunque appartenenti ai Conventi ec. passeranno col 1. Maggio prossimo all’amministrazione del Demanio, e la consegna di essi sarà fatta ai Preposti dell’amministrazione medesima dai Commissarii nominati nell’Articolo primo, coll’assistenza dei Gonfalonieri o di alcuno degli Anziani del luogo ove trovansi situati i Conventi.

Art. 8.° Il Direttore dell’amministrazione del Demario disporrà che ogni Preposto si trovi pel suddetto giorno, e nei seguenti nei diversi Conventi posti nel respettivo distretto per ricevere la consegna di cui nel precedente articolo.

Art. 9.° Lo stesso Direttore disporrà, che gl’Ispettori dell’Amministrazione, o altri Funzionarii da prescegliersi si trovino distribuiti in modo che uno di essi per ciascun Capo-Luogo dei distretti possa prestarsi alla regolarizzazione di quelle operazioni che richiedessero un provvedimento istantaneo, facoltizzandoli a risolvere provvisoriamente di concerto coi Governatori distrettuali quelle difficoltà, che fossero per insorgere nell’atto del suddetto possesso, e per dare ad esso una condotta uniforme.

Art. 10.° La consegna de’ beni incamerati ai preposti dell’Amministrazione del Demanio consisterà:

a) Nella verificazione o rincontro degli Inventarii precedenti cogli stati che ai detti Pre posti si saranno trasmessi come all’art. 3.° §. 2.°

b. Nella ricognizione della niuna altera-