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zione ai sigilli apposti ai libri, carte ec. come è detto nell’articolo 2.° suddetto a.
c) Nel ricevere gli oggetti lasciati in custodia dei Superiori o altri amministratori dei Conventi.
d) Nella redazione degli inventarii suppletorii degli oggetti, che si trovassero annessi negli inventarii o stati precedenti.
e) Nel ritirare un rendiconto sommario, e provvisorio dai superiori o dagli amministra tori dei Conventi per gl’introiti e spese fatte a tutto il mese di Aprile.
f) Nel ritirare i libri mastri, giornali, e registri degli acquisti, dei contratti di affitto e di ogni altro atto relativo all’amministrazione.
Art. 11. Alla consegna enunciata nel precedente articolo assisteranno i gonfalonieri, od uno degli anziani: cd il relativo verbale sarà redatto dal Commissario del distretto, e sarà firmato da questo, dal Preposto dell’amministrazione del demanio, dal Superiore o amministratore del convento, e dal Gonfaloniere. Detto verbale sarà redatto in duplice copia originale, per esserne rimessa una al Preside della Provincia, da cui colle proprie osservazioni sarà inoltrata al Ministero delle Finanze per la direzione centrale del demanio; e l’altra rimarrà presso il Preposto dell’amministrazione del demanio del respettivo distretto.
Art. 12. Il verbale medesimo servirà di pieno discarico al Superiore o Amministratore del convento; e respettivamente servirà di carico al Preposto dell’Amministrazione del demanio, il quale all’appoggio del verbale stesso, e degli