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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/765

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stati che vi saranno annessi istituirà i sommarii, o libri occorrenti all’amministrazione.

Art. 13. I sigilli apposti agli archivii continueranno a restarvi fino a che siano adottate le misure generali per il trasporto in uno, o più depositi centrali dei titoli relativi all’amministrazione.

Art. 14. Gli oggetti mobili, che non fossero per occorrere localmente all’amministrazione, o fossero superflui ad ogni uso, a diligenza del Commissario e del Preposto anzidetti, si faranno trasportare in un luogo sicuro, che sarà bene chiuso, e ne saranno sigillate le porte, e le altre aperture: di ciò sarà redatto analogo verbale in duplice copia: una sarà inviata al Preside della Provincia per gli effetti di cui sopra, e l’altra resterà presso il nominato Preposto per darne conto all’Amministrazione centrale, quando dal Governo saranno adottate le disposizioni generali intorno ai predetti oggetti.

Amministrazione dei beni incamerati

Art. 15. I Preposti anzidetti amministreranno i beni incamerati in conformità delle istruzioni, che saranno ad essi date in proposito.

Art. 16. Qualunque quietanza o altro titolo relativo a pagamenti anticipati, che si producessero dai debitori dei conventi, non saranno ammessi dai Preposti se non dopo speciale esame, e la sanzione dell’Amministrazione centrale che li abbia riconosciuti ammissibili.

Art. 17. Resterà sospesa la introduzione ed il giudizio di qualunque causa, istanze, e pro-